Beneficio stipendiale per infermità dipendente da causa di servizio, i chiarimenti di ASPMI

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La Corte Costituzionale con la sentenza 9 febbraio 2024, n. 13, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), limitatamente all’inciso “in costanza di rapporto di impiego”, riconoscendo il diritto ai benefici economici di cui agli artt.117 e 120 del R.D. 3458/1928 (ora art. 1801 del D.lgs. 66/2010) a coloro che abbiano ottenuto, durante il servizio, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia ascrivibile alla tabella A ma che abbiano ricevuto il relativo decreto successivamente al congedo.

Oggetto della controversia

Con ordinanza del 26 luglio 2021 (reg. ord. n. 100 del 2023) il Tribunale Amministrativo regionale della Campania, sezione VI, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), che attribuisce ai militari che riportino un’infermità per causa di servizio, ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente  della  Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, un beneficio economico una sola volta, nel valore massimo, non riassorbibile e non rivalutabile,  pari al: 

  • a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla 1° alla 6° categoria; 
  • b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla 7° all’8° categoria.

Secondo il TAR, la norma è censurata nella parte in cui subordina l’attribuzione del beneficio al fatto che il riconoscimento dell’infermità avvenga in costanza di rapporto di impiego.

La decisione

La Corte Costituzionale, nelle motivazioni addotte nel provvedimento, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1801 del Codice ordinamento militare nella parte in cui condiziona l’attribuzione del beneficio al riconoscimento dell’infermità in costanza del rapporto di impiego, anziché al momento della sua insorgenza in attività di servizio.

Si tratta di una decisione di rilevante portata che finalmente fa giustizia a tanti beneficiari degli effetti dell’art. 1801, c. 1° del COM, finora impropriamente esclusi dall’Amministrazione che illegittimamente faceva discendere la concessione dei benefici economici all’ottenimento da parte del militare del provvedimento conclusivo del procedimento prima del collocamento in congedo, facendo così ricadere sullo stesso gli effetti negativi connessi alla tempistica del riconoscimento delle infermità.

Chi sono gli interessati?

Il personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia ottenuto durante il servizio il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia ascrivibile alla tabella A dalla 1° all’8° categoria e che, solo dopo il congedo abbia ottenuto il relativo decreto.

Se vi trovate in una tale situazione potete rivolgervi agli esperti di ASPMI per avere chiarimenti sul da farsi. Potete chiedere ai vostri referenti di zona oppure rivolgervi a una delle sedi presenti sul territorio, così da avere le informazioni necessarie per far valere il proprio diritto.