Sai quando la licenza straordinaria rientra nei 45 giorni?

Non sempre la licenza straordinaria è esclusa dal limite annuale dei 45 giorni, infatti in alcuni specifici casi è necessario rispettare complessivamente questo tetto massimo. I...

Sai quando la licenza straordinaria rientra nei 45 giorni?

Non sempre la licenza straordinaria è esclusa dal limite annuale dei 45 giorni, infatti in alcuni specifici casi è necessario rispettare complessivamente questo tetto massimo. In caso contrario, il militare viene collocato d’ufficio in aspettativa per ogni giorno eccedente.

Licenza straordinaria compresa nel limite di 45 giorni

Le seguenti tipologie di licenza straordinaria sono comprese nel limite complessivo di 45 giorni per anno solare, quindi dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Si ricorda che durante la fruizione della licenza straordinaria spetta esclusivamente l’indennità di impiego operativo di base, eventualmente maggiorata dal trascinamento quando spettante.

Licenza straordinaria per malattia, convalescenza, ricovero documentati con la certificazione medica rilasciata da organi sanitari civili per tutta la durata della malattia. In tal proposito, si ricorda che le citate situazioni accertate da organi sanitari militari vengono invece ricomprese nella licenza straordinaria di convalescenza.

Licenza straordinaria per pericolo di vita o morte, nel limite di 10 giorni, dei familiari (coniuge, genitori, figli, fratelli, sorelle, suoceri, tutore, coniuge e figli del tutore, patrigno, matrigna ed eventuali figli di patrigno o matrigna).

Licenza straordinaria per altri validi motivi, debitamente documentati, valutati a discrezione dal Comandante di Corpo.

Licenza straordinaria per necessità di effettuare visite, prestazioni specialistiche, terapie, esami diagnostici quando l’assenza supera la metà dell’orario di lavoro giornaliero.

Licenza straordinaria di convalescenza, in caso di malattia o convalescenza documentate da un organo sanitario militare, ma anche per la permanenza in luogo di cura civile o militare finalizzata all’osservazione della commissione medico-ospedaliera, se disposta dal competente organismo medico-militare.

Licenza straordinaria per matrimonio o unione civile nella misura di 15 giorni non frazionabili, in diretta relazione all’evento (civile e/o religioso).

Licenza straordinaria per esami militari fino a un massimo di 30 giorni, anche frazionabili, con modalità e misura dipendenti dal relativo bando di concorso.

Licenza straordinaria per esami di Stato scolastici, universitari e post-universitari, nella misura di 15 giorni per la scuola media di primo e secondo grado, per il diploma di scuola superiore e per gli esami universitari.

Licenza straordinaria per i concorsi banditi dalla Pubblica amministrazione per l’accesso ad altre carriere, fino a un massimo di 8 giorni per le prove concorsuali, oltre alle eventuali giornate di viaggio.

Licenza straordinaria per le cure balneotermali, di 15 giorni per gli invalidi di guerra o di servizio (con riconoscimento della causa di servizio), a patto che l’infermità sia ricompresa tra quelle che traggono beneficio dalle dette cure. In quest’ultimo caso, il militare ha anche diritto al rimborso delle sole spese di viaggio. Questa licenza spetta inoltre ai militari con infermità non dipendenti da cause di servizio su motivata prescrizione di un medico specialista dell’ASL/USL. In ogni caso, il beneficio è utilizzabile per un solo ciclo di cure l’anno, facendo trascorrere almeno 15 giorni tra la fruizione di questa licenza e di quella ordinaria.

La licenza straordinaria per aggiornamento scientifico, nella misura di 8 giorni e compatibilmente con le esigenze di servizio, per l’aggiornamento scientifico della specializzazione professionale dei seguenti militari:

  • ufficiali medici in servizio permanente effettivo dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare;

  • militari in servizio permanente iscritti per legge a un albo o elenco professionale, per lo svolgimento dell’attività a beneficio dell’Amministrazione di appartenenza. La licenza non spetta, dunque, quando l’Amministrazione militare provvede - in proprio o con apposite convenzioni - all’aggiornamento scientifico.

Infine, anche la licenza straordinaria per congedo parentale retribuita al 100% rientra nel limite di 45 giorni annui, mentre il congedo parentale con riduzione o sospensione del trattamento economico non è computato nel limite di licenza straordinaria per anno di servizio. Nel dettaglio, il militare ha diritto a 45 giorni di licenza per ogni figlio nato dalla stessa gravidanza quindi il limite sale a 90 giorni per il parto gemellare e a 135 giorni per il parto trigemino. Il beneficio totalmente indennizzato deve comunque essere fruito nel limite di 45 giorni per ogni anno di servizio, entro 6 anni dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore.

Per approfondire tutte le novità del congedo parentale nel 2025 rimandiamo alla nostra guida, trattandosi di un argomento che ASPMI attenziona con cura per tutelare il benessere del personale militare e delle rispettive famiglie.