1. Prerogative degli iscritti: L’iscrizione all’Associazione Sindacale Professionisti Militari dà diritto all’iscritto, oltre che alle prerogative sindacali e ai diritti di legge, di poter usufruire di tutti i servizi ed ausili posti in essere dall’Associazione Sindacale Professionisti Militari. Il sindacato mette a disposizione dei propri iscritti una completa assistenza anche per le vicende di carattere disciplinare e relative alla valutazione degli appartenenti all’Esercito. La tutela legale sindacale è garantita a tutti gli iscritti. L’iscrizione all’Associazione Sindacale Professionisti Militari dà inoltre diritto agli aderenti di avvalersi di consulenze pensionistiche nonché di poter usufruire di una assistenza fiscale; 2. Validità temporale della delega: Ai sensi dell’art. 1480-quater commi 2 e 3 del D.Lgs 66/2010 Codice dell’Ordinamento Militare, la delega è valida dal primo giorno del mese successivo a quello di rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno ed è tacitamente rinnovata se non è revocata dal militare interessato entro il 31 ottobre; 3. Disdetta della delega: La disdetta della delega è a cura dell’iscritto e se ne deve avvalere entro il 31 ottobre di ciascun anno. La disdetta deve essere trasmessa dall’interessato, previa sottoscrizione, agli organismi amministrativi della Forza Armata Esercito e all’associazione professionale a carattere sindacale tra militari da cui si intende recedere, utilizzando il modulo predisposto dall’Associazione Sindacale Professionisti Militari, reperibile sul sito web www.aspmilitari.it, attraverso PEC, sottoscritta digitalmente, ed inviata alla PEC dell’Associazione Sindacale Professionisti Militari, aspmilitari@pec.it ; 4. Le associazioni, al fine di consentire agli iscritti l’esercizio del diritto di revoca nel rispetto dei termini di cui art. 1480-quater comma 3 del D.Lgs 66/2010 Codice dell’Ordinamento Militare, comunicano entro il 30 settembre di ogni anno eventuali variazioni dell’ammontare del contributo associativo. 5. Che l’importo della trattenuta potrà essere rideterminato, nel rispetto della normativa di settore, in ragione di eventuali adeguamenti normativi o statutari. In tali casi verrà dato immediato avviso agli iscritti. 6. In caso di trattenute che comportino la riduzione delle componenti dello stipendio oltre il cinquanta percento dello stesso, l’amministrazione procede ai sensi dell’articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 7. Le deleghe in favore dell’associazioni sindacali perdono efficacia quando gli iscritti: ⋅ in servizio transitano in una categoria del congedo diversa dall’ausiliaria; ⋅ in ausiliaria transitano, per qualsiasi motivo, nella categoria della riserva o del congedo assoluto. 8. Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra il militare iscritto e l’associazione. 9. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1476 comma 3 del D.Lgs 66/2010 Codice dell’Ordinamento Militare è ammessa un’unica autorizzazione su singola prestazione. Nel caso di richiesta di autorizzazione su una prestazione per la quale risulta già attiva delega ad altra associazione, la nuova autorizzazione produce effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo e solo previa revoca espressa di quella esistente; 10. In caso di provvedimento di cancellazione dall’albo dell’associazione, le deleghe rilasciate dai relativi associati perdono efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la cancellazione stessa; 11. Doveri degli iscritti: Con l’adesione al sindacato gli iscritti ne accettano lo statuto, il regolamento ed il codice etico impegnandosi a rispettare gli stessi e quindi esimendosi dal tenere comportamenti che violino le regole dell’Associazione Sindacale Professionisti Militari che siano contrari ai principi di legalità, mutualità e correttezza o che comunque possono recare danno, anche all’immagine, al sindacato e agli altri iscritti. 12.In caso di revoca dall’Associazione cessano anche i servizi offerti a decorrere dalla data di presentazione della stessa.