Lavoro sportivo per i militari dell’Esercito, la circolare del Ministero della Difesa (arrivata su richiesta di ASPMI)

Lavoratori sportivi, la circolare del Ministero della Difesa.
Lavoratori sportivi, la circolare del Ministero della Difesa.

Il Ministero della Difesa ha pubblicato una circolare per chiarire definitivamente come le disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, recanti il riordino e la riforma delle disposizioni in materie di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo, si applicano nei confronti dei militari. 

Una circolare che è bene sottolineare arriva in seguito delle forti pressioni fatte da ASPMI: secondo noi, infatti, erano diversi gli aspetti poco chiari in merito ai risvolti pratici della suddetta riforma, sui quali solamente un intervento del Ministero della Difesa avrebbe potuto far luce. 

Nel dettaglio, la suddetta circolare, che trovate in allegato in coda all’articolo, indica le coordinate normative e interpretative, nonché gli orientamenti e la procedura a cui fare riferimento per la trattazione delle relative istanze. Introduce poi una serie di novità volte ad armonizzare e semplificare le procedure al fine di contrarre i tempi di trattazione endoprocedimentali e ottimizzare le risorse disponibili.

Volontari sportivi

Le disposizioni contenute nella circolare in oggetto si applicano nei confronti di tutto il personale militare in servizio. La sola eccezione, che non ci interessa in questa sede, riguarda il personale appartenente all’Arma dei Carabinieri. 

Per l’Esercito Italiano, quindi, valgono le nuove regole secondo cui i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare in qualità di volontari la propria attività sportiva nell’ambito delle: 

  • società e associazioni sportive dilettantistiche
  • Federazioni Sportive Nazionali
  • Discipline Sportive Associate
  • associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e
  • direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti
  • CONI
  • CIP
  • società Sport e salute S.p.a

La regola prevede però che lo svolgimento dell’attività sportiva fuori dall’Esercito Italiano possa essere svolta esclusivamente fuori dall’orario di lavoro (fatti salvi gli obblighi di servizio) e previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza quando vengono svolte senza fine di lucro

La figura del lavoratore sportivo

Serve invece l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenze per lo svolgimento di tutte le attività che rientrano nell’ambito del lavoro sportivo in quanto prevedono il versamento di un corrispettivo. Il termine per rispondere alle richieste di autorizzazione è di 30 giorni, decorso il quale senza alcuna risposta da parte dell’amministrazione si considera la regola del silenzio assenso. 

In tali casi, quindi, si parla di lavoratore sportivo, inteso come: 

  • l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato; 
  • ogni altro tesserato  che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. 

Non sono invece lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Per chi non si applicano le disposizioni in materia di lavoro sportivo

È importante sottolineare che le suddette disposizioni non si applicano nei confronti del personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri o giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato. 

Questi possono tuttavia essere autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida.

Chi può richiedere l’autorizzazione allo svolgimento del lavoro sportivo

Come anticipato, quando viene riconosciuto un corrispettivo per l’attività svolta si parla di lavoro sportivo che come tale può aver luogo solo previa autorizzazione concessa dall’amministrazione di riferimento. 

A tal proposito, ai fini del rilascio bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti

  • Assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possono ostacolare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica, la posizione professionale e le attività assegnate al militare.
  • L’insussistenza di conflitto di interessi in relazione all’incarico assegnato nell’ambito dell’Amministrazione Difesa.
  • L’attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio né intaccare l’indipendenza del militare, esponendo l’Amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
  • La prestazione di lavoro sportivo non deve rivestire carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata. Si considera prevalente l’attività che impegna il militare per un tempo superiore al 50% dell’orario di servizio settimanale stabilito.

Condizioni che è bene sottolineare devono persistere non solo al momento del rilascio dell’autorizzazione ma anche per tutta la durata di svolgimento dell’attività di lavoro sportivo

Come chiedere l’autorizzazione

Chi soddisfa i suddetti requisiti può chiedere l’autorizzazione allo svolgimento di un’attività extraprofessionale in qualità di lavoratore sportivo presentando il Fac-simile che trovate di seguito (Allegato A della suddetta circolare): 

ALLEGATO A (CLICCA QUI PER SCARICARE)

In aggiunta, serve la dichiarazione probatoria (di seguito il Fac-Simile) rilasciata dal soggetto individuale o collettivo in favore del quale il militare intende prestare la propria attività.

ALLEGATO B, (CLICCA QUI PER SCARICARE)

In particolare, dalla richiesta dovrà risultare: 

  • la natura e le caratteristiche del contratto di lavoro;
  • i limiti temporali dell’attività (data inizio e data fine);
  • l’impegno (durata massima della singola prestazione, numero massimo di prestazioni
  • settimanali);
  • l’importo lordo, previsto o presunto, totale per l’intero periodo dell’autorizzazione.

Sarà poi compito del Comando di Corpo del richiedente a occuparsi dell’istruzione della pratica, corredando l’istanza esclusivamente con il parere espresso dal Comandante, oltre che a: 

  • verificare la correttezza formale e sostanziale dell’istanza e della documentazione probatoria allegata;
  • inviare la pratica per competenza alla Direzione Generale per il Personale Militare per via telematica
  • notificare all’interessato il parere espresso.