L’ invalido civile ha diritto ai benefici ex Legge 104 del 1992?

Chiariamo subito che la risposta è no! L’invalidità civile è infatti cosa ben diversa dalla titolarità dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992. È vero che, nella normalità dei casi, un invalido civile usufruisce anche dei benefici della legge n. 104 del 1992 … ma non è detto che sia sempre così, soprattutto perché per legge:

• sono mutilati ed invalidi civili “i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi” (articolo 2 della legge n. 118 del 1971);

• è persona handicappata “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (articolo 3 della legge n. 104 del 1992).

Già da una semplice lettura di quanto sopra, potete intuire la diversa ratio (cioè le differenti motivazioni) alla base delle due norme appena citate:

• l’invalidità civile, con tutti i connessi benefici, spetta a chi ha problemi di salute che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore a 1/3;

• il diritto ad usufruire dei benefici della legge n. 104 del 1992 scatta, invece, per chi è affetto da una minorazione tale da determinare uno svantaggio sociale se non addirittura l’emarginazione … detto altrimenti, dei problemi di integrazione nella società, di disagio sociale.

Questa differenza di approccio comporta ovviamente che a un invalido civile possono non essere riconosciuti i benefici della legge 104 del 1992 e viceversa … Mi spiego meglio, pensate all’invalidità civile e all’handicap come a due binari del treno … è vero, vanno verso la stessa direzione ma non si incontrano mai. Tale differenza, porta ovviamente anche a differenti criteri di valutazione … tant’è che i relativi verbali di riconoscimento sono molto differenti. Infatti:

• l’invalidità civile, una volta riconosciuta, viene “quantificata” attraverso una specifica percentuale (%) che si attribuisce al soggetto sulla base di tabelle che, per ogni patologia o menomazione, prevedono un determinato punteggio. Quando le patologie o menomazioni sono più di una, la percentuale totale si ottiene applicando “formule matematiche” ben precise;

• l’handicap si “misura” invece senza ricorrere a tabelle o formule matematiche: esso viene infatti riconosciuto, anche temporaneamente, con o senza connotazione di “gravità”, prendendo come variabili di riferimento sia la patologia sofferta che il contesto sociale dove il soggetto vive. Nei casi più complessi, poi, l’handicap viene riconosciuto come “grave” quando “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione […]” (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992).

Capita la differenza enorme che c’è tra invalidità civile ed handicap, non vi resta quindi che andare dal vostro medico curante … è lui la persona giusta per avere informazioni pratiche e soprattutto aggiornate su come fare per vedersi riconosciuta l’invalidità civile, l’handicap … o entrambe le cose!

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