Chiarimenti sulle posizioni amministrative “COVID”

Chiarimenti sulle posizioni amministrative
Chiarimenti sulle posizioni amministrative "COVID"

Allo scopo di informare tutto il personale militare, di seguito, si riportano le posizioni amministrative attualmente in vigore tese a fronteggiare l’emergenza Covid-19.

DISPENSA TEMPORANEA DAL SERVIZIO: Istituto al quale il Comandante/Responsabile dell’Ente o Reparto può ricorrere -fino al 31 marzo 2022- per assicurare l’osservanza delle misure anti contagio da COVID-19.

CONGEDO PARENTALE AL 50% DELLA RETRIBUZIONE: Misura a richiesta dell’interessato che può essere fruita alternativamente da uno dei genitori di figlio convivente minore di 14 anni fino al 31 marzo 2022, nei seguenti casi:

  • sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
  • infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
  • quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL).

Tale beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità prevista dall’art. 3, co. 3 della L.104/1992 a prescindere dall’età del figlio.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni , uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

SMART WORKING: misura alla quale il Comandante/Responsabile dell’Ente o Reparto può ricorrere in via straordinaria, per il solo periodo emergenziale, laddove non sia possibile assicurare il pieno rispetto di tutte le misure precauzionali mirate al contenimento del rischio di contagio da COVID-19, mediante il ricorso a soluzioni organizzative adeguate o ad istituti giuridici alternativi (dispensa temporanea dal servizio, turnazione dei dipendenti, anticipo/posticipo dell’orario di lavoro).

Ai sensi dell’art. 17 del D.L. 221/2021, fino al 28 febbraio 2022 svolgerà di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, il personale:

  • che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 3, co. 3, della L. n. 104/1992;
  • in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medicolegali, attestante nei suoi confronti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Per completezza si chiarisce che, quelle sopra riportate, sono misure pensate dal Legislatore per fronteggiare il periodo emergenziale da Covid-19 e, in quanto tali, escluse dalla concertazione economica e normativa.