Indennità di trasferimento del Militare

Indennità di trasferimento del Militare
Indennità di trasferimento del Militare

Ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 86 del 2001, “1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale […] trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi. […]. 2. L’indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio. 3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l’alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi […]”.

Non c’è molto da dire … dalla lettura di quanto precede emerge difatti che l’indennità di trasferimento [1]:

  • spetta al personale in servizio permanente effettivo, ai piloti di complemento in ferma dodecennale nonché al personale volontario in ferma prefissata (quest’ultimo solo quando coniugato) trasferito d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza;
  • è pari a 30 diarie di missione in misura intera per il primo anno di permanenza ed in misura ridotta del 30% per il secondo;
  • è ridotta del 20% nel caso in cui il personale fruisca, presso la nuova sede di servizio, di un alloggio gratuito di servizio;
  • non spetta se l’interessato abbia optato per il rimborso del 90% del canone mensile di un alloggio privato (sino all’importo massimo mensile di € 516,46 e per un periodo non superiore a 36 mesi);
  • a partire dal 2015 non spetta più al personale militare che rientra dall’estero al termine dell’impiego presso organismi internazionali o rappresentanze diplomatiche [2].

Le cose stanno sostanzialmente così … ci resta solo da vedere a quanto ammonta. Ebbene, allo stato attuale l’indennità di trasferimento ammonta a:

  • € 865 circa il primo anno ed a € 605 circa il secondo (per effetto della riduzione del 30%) per i Generali di Corpo d’Armata e gradi corrispondenti [3];
  • € 724 circa il primo anno ed a € 506 circa il secondo (per effetto della riduzione del 30%) per i Generali di Divisione e gradi corrispondenti [4];
  • € 614 circa il primo anno ed a € 430 circa il secondo (per effetto della riduzione del 30%) per i gradi da Generale di Brigata a Volontario in servizio permanente e gradi corrispondenti [5];
  • € 321 circa il primo anno ed a € 225 il secondo (per effetto della riduzione del 30%) per i Volontari in ferma prefissata, ma solo se coniugati [6]. Vi ricordo che hanno diritto all’indennità di trasferimento solo i Volontari in ferma prefissata coniugati. Ovviamente, il diritto a tale indennità si estende anche i militari uniti civilmente con persone dello stesso sesso: infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. 

Ora che vi siete fatti un’idea generale su cosa sia l’indennità di trasferimento, fatevi una chiacchierata con il personale dell’Ufficio amministrazione del vostro Comando. Sono convinto che potrete avere le delucidazioni necessarie per poter correttamente esercitare tutti i vostri diritti.

Non mi resta che salutarvi…

 

[1]: spesso si fa riferimento all’indennità di trasferimento chiamandola semplicemente “legge 100”. Il riferimento è evidentemente alla legge n. 100 del 1987, ormai abrogata, che regolava proprio il trattamento economico di trasferimento del personale militare.

[2]: infatti il 4 comma dell’art. 1 della legge n. 86 del 2001 prevedeva originariamente che l’indennità di trasferimento spettasse anche “al personale in servizio all’estero ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114, e 27 dicembre 1973, n. 838, e successive modificazioni, all’atto del rientro in Italia” ma tale comma è stato abrogato ad opera della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015).

[3]: Tale cifra scaturisce dalla misura intera della diaria di missione prevista per i Gen. C.A. e gradi corrispondenti che ammonta a € 28,82 (28,82 x 30 = 864,60).

[4]: Tale cifra scaturisce dalla misura intera della diaria di missione prevista per i Gen. D. e gradi corrispondenti che ammonta a € 24,12 (24,12 x 30 = 723,60).

[5]: Tale cifra scaturisce dalla misura intera della diaria di missione prevista per i gradi da Gen. B. a V.S.P. e gradi corrispondenti che ammonta a € 20,45 (20,45 x 30 = 613,50).

[6]: Tale cifra scaturisce dalla misura intera della diaria di missione prevista per i Volontari in ferma prefissata che ammonta a € 10,69 (10,69 x 30 = 320,70).

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