Che implicazioni legali ha una promessa di matrimonio?

Che implicazioni legali ha una promessa di matrimonio?
Che implicazioni legali ha una promessa di matrimonio?

Un giovane collega in evidente crisi (pre)matrimoniale mi ha chiesto dei chiarimenti in merito alla “promessa di matrimonio” ed alle implicazioni legali di cui questa è portatrice. La questione non è banale e merita un approfondimento. Beh … iniziamo col dire che ogni persona sposata … al 99% dei casi … prima di arrivare alle nozze e pronunciare il fatidico “Sì, lo voglio!”, ha passato un periodo più o meno lungo di fidanzamento. Tanto premesso … caro Romeo, posso chiamarti Romeo … sì? Cercando di riassumere al massimo la domanda che mi hai fatto … soprattutto a beneficio degli altri lettori di www.avvocatomilitare.com … vediamo se la fase del fidanzamento, cioè quella fase che è cronologicamente antecedente al matrimonio vero e proprio, ha una qualche rilevanza giuridica? Mi spiego meglio … se una persona si fidanza e poi cambia idea, decidendo quindi di non sposarsi più, incorre in una qualche responsabilità legale? Era sostanzialmente questo il tuo dubbio, vero? Ebbene … sappi che la risposta è sì! Certamente nessuno ti potrà mai obbligare (legalmente) a sposarti, ma la promessa di sposarsi che i fidanzati si scambiano reciprocamente, può comportare delle non trascurabili conseguenze giuridiche ed economiche … soprattutto poi se è stata fatta per atto pubblico o scrittura privata (per approfondire leggi qui!). Anche se la questione può apparirci vecchia e polverosa, magari più adatta ai tempi in cui si sono sposati i nostri nonni che al nostro, il codice civile dedica all’argomento alcuni articoli che sono tuttora pienamente vigenti e che, quindi, chi ha intenzione di sposarsi deve assolutamente conoscere. Infatti, ai sensi:

  • dell’articolo 79 del codice civile, “la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento”;
  • dell’articolo 80 del codice civile, “il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s’è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti”;
  • dell’articolo 81 del codice, “la promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata (per approfondire leggi qui!… oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti. Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell’altro. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio”.

Credo che dalla lettura di questi tre articoli del codice civile abbiate iniziato a farvi un’idea della questione, ovverosia che la promessa di matrimonio:

  1. non ci obbliga a dover contrarre matrimonio, cioè a dover dire per forza “Sì lo voglio!” davanti all’Ufficiale di stato civile o al sacerdote. Ciò significa che tale promessa non limita minimamente la libertà che ognuno di noi ha di sposarsi o meno, libertà che permane quindi sino all’ultimo istante di celibato o nubilato, diciamo così;
  2. costringe i fidanzati a restituirsi i doni che si sono fatti (come, ad esempio, l’anello di fidanzamento) e questo a prescindere da chi si è reso materialmente responsabile della rottura del fidanzamento;
  3. obbliga al risarcimento del danno subito dal fidanzato/a “incolpevole” (e cioè quello che non ha colpa nella rottura del fidanzamento) per le spese fatte o per gli impegni assunti in vista del futuro matrimonio;
  4. la richiesta di risarcimento del danno e quella di restituzione dei doni devono essere avanzate entro un anno dal rifiuto di sposarsi o dalla morte di uno dei due fidanzati.

Caro Romeo, spero con tutto il cuore di esserti stato utile a chiarirti la questione!

Un’ultima cosa prima di concludere … e qui mi rivolgo a tutti … se realmente avete intenzione di sposarvi, vi invito come sempre a farvi una chiacchierata con il vostro Avvocato di fiducia in modo da farvi dare i consigli giusti per poter correttamente affrontare il vostro futuro matrimonio, soprattutto in considerazione delle molteplici implicazioni che esso presenta e che troppo spesso vengono inspiegabilmente sottovalutate.

Per concessione di: www.avvocatomilitare.com