Come comunicare al Comando che si è malati

Come comunicare al Comando che si è malati
Come comunicare al Comando che si è malati

Argomento che può apparire banale ma che, vi assicuro, banale non è affatto perché regna la confusione più totale in materia.

Come comunicare correttamente al proprio Comando militare di appartenenza che si è malati e che non si può quindi prendere servizio?

Beh … iniziamo col dire che la materia è regolata, in linea generale, dall’articolo 748 del D.P.R. n.90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (il cosiddetto TUOM) che, nel disciplinare il dovere di comunicazione del militare (per approfondire leggi qui!), prevede, tra l’altro, che:
“1. Il militare presente al corpo o ente, impedito per malattia a prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi è destinato a sostituirlo. Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto. 2. Nei casi di assenza per motivi di salute, il militare, senza ritardo, deve trasmettere, al superiore diretto, il certificato medico recante la prognosi, nonché, al competente organo della sanità militare, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinché, nell’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 181 [1] del codice, venga verificata la persistenza dell’idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all’uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all’impiego. Con decreto del Ministro della difesa [2] , ovvero del Ministro dell’economia e delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità che assicurano l’adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente agli organi sanitari militari competenti e non confluisca nel fascicolo personale del militare, restando salva e impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione di effettuare, tramite la sanità militare, ovvero del Corpo della Guardia di finanza per il proprio personale, le visite di controllo per l’idoneità psico-fisica previste dalle norme in vigore […]. 4. Il militare che, essendo legittimamente assente, prevede, per malattia o per altra grave ragione, di non poter rientrare al corpo entro il termine stabilito, deve informare il comando di presidio – o in assenza il comando carabinieri – nella cui circoscrizione egli si trova; questo adotta i provvedimenti del caso dandone immediata comunicazione al comando o ente dal quale il militare dipende […]”.

Tanto premesso sappiate che, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto del Ministro della Difesa del 24 novembre 2015, “nei casi di assenza per motivi di salute, il militare trasmette senza ritardo al Comando dell’ente, distaccamento o reparto che lo impiega:
 – il certificato medico recante la sola prognosi [3] lavorativa dell’infermità;
 – il certificato medico recante sia la diagnosi [4] che la prognosi dell’infermità.

[…] Entrambi i certificati […] sono inviati dal militare al Comando dell’ente, distaccamento o reparto che lo impiega in una unica busta che contiene al suo interno una ulteriore busta chiusa recante la dicitura «contiene dati personali concernenti lo stato di salute e riservati al solo personale sanitario autorizzato» ben visibile e stampigliata su entrambi i lati. Nella prima busta è inserito il certificato contenente la sola prognosi, mentre nella seconda busta chiusa, al fine di garantire che la stessa venga aperta solo dal personale sanitario incaricato del trattamento, è posto il certificato che riporta sia la diagnosi che la prognosi dell’infermità. Il Comando dell’ente, distaccamento o reparto che riceve la busta provvede, per il tramite di personale formalmente designato e incaricato del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 30 del Codice [si fa qui ovviamente riferimento al Decreto legislativo n. 196 del 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali»], a trattare i dati contenuti nel certificato contenente la sola prognosi lavorativa dell’infermità e, senza aprirla, a consegnare con tempestività al competente organo sanitario militare la busta che contiene il certificato recante diagnosi e prognosi”.

Se siete arrivati a leggere fino a qui sono convinto che avete tutti gli strumenti per non commettere errori, scongiurando anche il rischio di essere “sanzionati” disciplinarmente per una non corretta comunicazione dello stato di malattia … ho quasi finito di dirvi ciò che volevo, solo un paio di riflessioni prima di concludere:

 – la certificazione medica va fatta pervenire al Comando di appartenenza sia per posta ordinaria che per posta elettronica certificata (la cosiddetta PEC – per approfondire leggi qui!). In tale ultimo caso, fossi in voi, invierei 2 differenti e-mail e, cioè, una con il certificato medico contenente la sola prognosi e l’altra contenente il certificato recante sia la prognosi che la diagnosi specificando nell’oggetto di quest’ultima “contiene dati personali concernenti lo stato di salute e riservati al solo personale sanitario autorizzato” (in modo da permettere al proprio Comando di inoltrarla all’organo sanitario militare competente a trattarla che, di solito, si identifica nel Dirigente del Servizio Sanitario – DSS);
 – non dimenticate che quando si è “in malattia” si viene posti in licenza straordinaria (per approfondire leggi qui!).

Tanto detto, non mi resta che salutarvi augurandovi di rimettervi al più presto … ad maiora!
[1]: articolo 181 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) – Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare:“1. Il Servizio sanitario militare, di seguito denominato: “Sanità militare” provvede:
all’accertamento dell’idoneità dei cittadini al servizio militare;
all’accertamento dell’idoneità dei militari al servizio incondizionato;
alla tutela della salute dei militari;
ai rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale;
a ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge”.
[2]: Decreto del Ministro della Difesa datato 24 novembre 2015.
[3]: la “prognosi” altro non è se non una “previsione” che il medico fa sul decorso/esito della malattia, senza specificare di quale malattia si tratti – per approfondire sul vocabolario on-line Treccani leggi qui!
[4]: la “diagnosi” è il “riconoscimento” che il medico fa di una malattia, dandole insomma un nome – per approfondire sul vocabolario on-line Treccani leggi qui!

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