Gli esperti di ASPMI informano che l’INPS ha appena fornito nuove istruzioni operative per il riconoscimento gratuito dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari, ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973, richiamato dall’articolo 1860 del decreto legislativo n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare).
È bene chiarire fin da subito che non si tratta del classico riscatto di laurea a pagamento, ma di un computo gratuito previsto esclusivamente per specifiche categorie di personale militare.
Il chiarimento arriva a seguito della circolare n. 109 del 4 luglio 2025 ed è stato ulteriormente dettagliato con un apposito messaggio operativo, che definisce le modalità di gestione di tali periodi anche all’interno degli applicativi INPS.
La disposizione riguarda esclusivamente gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi equiparati per i quali, ai fini della nomina in servizio permanente effettivo, è stato richiesto il possesso del titolo di laurea.
Quindi la laurea doveva essere posseduta già prima del reclutamento.
In tali casi, è possibile computare, senza alcun onere a carico dell’interessato, un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi universitari, collocati temporalmente prima del conseguimento del titolo.
Il riconoscimento può riguardare anche eventuali percorsi universitari di durata inferiore, qualora costituiscano requisito necessario per l’accesso ai corsi accademici o per la nomina a ufficiale.
Trattandosi di un servizio computabile a domanda, il riconoscimento non avviene automaticamente.
L’istanza deve essere presentata dall’ufficiale interessato alla propria Amministrazione di appartenenza, la quale provvede alla verifica dei requisiti e all’adozione del relativo provvedimento. È importante evidenziare che il beneficio incide non solo sul trattamento pensionistico, ma anche sull’anzianità di servizio e, conseguentemente, sulla progressione di carriera.
Come chiarito dall’INPS, gli effetti del beneficio variano in base al sistema di calcolo della pensione. Per il personale in regime retributivo, il computo incide sia sul diritto sia sulla misura della pensione.
Nel sistema misto, invece, rileva ai fini del diritto, mentre, ai fini della misura, produce effetti limitatamente alle anzianità maturate entro il 31 dicembre 1995 o il 31 dicembre 2011.
Per chi è interamente nel sistema contributivo, il beneficio è utile esclusivamente ai fini del raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla pensione, senza effetti sull’importo dell’assegno.
Alla luce delle indicazioni fornite, ASPMI invita il personale interessato a valutare attentamente la possibilità di presentare domanda, considerati i potenziali effetti positivi sia sotto il profilo previdenziale sia su quello della carriera.
Per ogni ulteriore chiarimento o supporto, è possibile rivolgersi ai referenti ASPMI sul territorio.