È stata appena pubblicata la Direttiva di aggiornamento dello Stato Maggiore dell’Esercito sugli adempimenti e le relative indicazioni operative, per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, per la verifica della vaccinazione obbligatoria.
Tra le novità di maggior rilievo si segnalano:
- l’esclusione, nell’ambito soggettivo dell’obbligo vaccinale, del personale militare in congedo per assistenza al familiare disabile grave, ai sensi dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001;
- l’inclusione dei dipendenti civili della Difesa impiegati presso le strutture sanitarie militari ambulatoriali e di ricovero e il personale docente e non che presta servizio presso gli istituti scolastici militari.
In merito alle modalità per l’attuazione è stato precisato che:
- qualora l’interessato dimostri di aver effettuato la prenotazione e, per cause a lui non imputabili, non abbia potuto ottenere un appuntamento prima dello scadere del termine dei 20 giorni dall’invito a vaccinarsi, si valuterà, attraverso gli uffici del Servizio Sanitario Militare, la possibilità di anticipare la data di somministrazione presso le correlate strutture vaccinali (Operazione Minerva); in tali casi non si procederà alla contestazione di inadempienza e l’interessato avrà titolo ad effettuare la prestazione lavorativa, accedendo ai luoghi di lavoro con il Green pass “base”, fino all’avvenuta vaccinazione;
- l’atto di accertamento della inosservanza dell’obbligo e contestuale comunicazione della sospensione dal diritto all’esercizio dell’attività lavorativa dovrà, senza ritardo, essere trasmesso al Centro Nazionale Amministrativo Esercito e, solo al rientro in servizio del militare, alla Direzione Generale del Personale Militare, secondo le modalità indicate dalla stessa Direzione Generale con la circolare diramata in Forza Armata.