Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. Covid Fase 2

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. Covid Fase 2
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. Covid Fase 2

Spostamenti

Sono consentiti se motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, e compare una novità: tra gli spostamenti necessari, sono ricompresi quelli per incontrare congiunti, a condizione che vengano rispettate le regole di distanza interpersonale, il divieto di assembramento, come anche l’impiego delle mascherine.

Il divieto di spostarsi da comunale diventa regionale, e viene confermato il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per chi è in quarantena e per chi presenta sintomi da infezione respiratoria.

Riaprono i giardini pubblici, ma nel rispetto del divieto di assembramento, ma restano chiuse le aree gioco per bambini. L’attività motoria e sportiva è consentita in forma individuale, e nel rispetto della distanza interpersonale di due metri. Fino al 18 maggio restano chiusi anche musei, biblioteche, scuole.

Confermata la modalità di didattica a distanza per tutta la durata della sospensione di quella in presenza.

Restano sospese le funzioni religiose, mentre dal 4 maggio sono permessi i funerali, limitati alla sola presenza dei familiari del defunto e per un massimo di 15 persone.

Attività che possono ripartire

Restano sospese le attività produttive, ad eccezione di quelle dettagliate all’allegato 3, tra cui quelle dell’area edilizia e cantieri, pur precisando che le attività che restano ancora sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o smart working.

Restano sospese le attività di bar e ristorazione, tranne le mense ed i catering continuativi, nel rispetto della distanza interpersonale. Consentite le consegne a domicilio e l’asporto, a condizione che siano rispettate le regole di igiene e distanziamento. Restano fermi barbieri, parrucchieri ed estetisti.

Vigore

Le disposizioni del DPCM 26 aprile sono in vigore dal 4 al 26 maggio, ad eccezione di quelle contenute nell’art. 2, comma 7 (le imprese interessate alla sospensione possono completare le attività entro tre giorni), 9 (le attività propedeutiche alla ripresa delle attività del 4 maggio, possono essere principiate dal 27 aprile), 11 (in base ai dati del monitoraggio quotidiano, le Regioni possono proporre misure restrittive per le attività produttive interessate nelle area dove si manifesta l’eventuale aggravamento), che trovano operatività dal 27 aprile, simultaneamente a quelle del DPCM 10 aprile, valevoli fino al 3 maggio. Sono salve le eventuali misure più restrittive disposte in ambito regionale.

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