Negli ultimi mesi, le voci relative al mutato orientamento circa il riconoscimento dell’indennità di trasferimento ai militari rientrati da incarichi all’estero e reimpiegati in una sede nazionale diversa da quella di provenienza aveva generato incertezza, ipotesi di nuovi contenziosi e, soprattutto, un diffuso senso di disparità di trattamento tra personale che si trova in condizioni sostanzialmente identiche.
Per fare chiarezza, l’Amministrazione (il Centro Nazionale Amministrativo dell’Esercito) ha diramato una circolare che interviene proprio sul punto: rientro in Patria dopo missione estera e diritto all’indennità di trasferimento. Registriamo così un’altra importante azione messa in atto dal Direttore Calderoni, che ringraziamo, a favore del personale della Forza Armata.
Il documento contiene le indicazioni della Direzione Generale per il Personale Militare che, recependo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, chiarisce quando l’indennità spetta. Il CNAE, in particolare, precisa come devono essere gestite le istanze del personale interessato.
Come ASPMI, pertanto, riteniamo fondamentale spiegare il contenuto di questa circolare in modo comprensibile, perché riguarda un passaggio delicato della vita professionale dei militari e incide direttamente su diritti economici che non possono essere compressi da interpretazioni restrittive. Capire cosa prevede il documento, a chi si applica e quali sono i prossimi passaggi è il primo passo per evitare nuovi contenziosi e per tutelare chi ha prestato servizio all’estero e rientra in Italia.
A tal proposito, nel prosieguo dell’articolo analizziamo cosa dice realmente la circolare e quali effetti produce sul riconoscimento dell’indennità di trasferimento.
L’importanza della circolare sui trasferimenti dopo missione all’estero
Nel dettaglio, la circolare interviene su un punto molto preciso: il rientro in Italia del personale militare al termine di un incarico all’estero e il conseguente reimpiego in una sede nazionale diversa da quella di provenienza. È su questo passaggio che, negli anni, si sono concentrate letture restrittive e dinieghi dell’indennità di trasferimento, spesso motivati con il venir meno di un’esplicita previsione normativa.
Il documento chiarisce che il nodo non è la missione all’estero in sé, ma l’effetto che il rientro produce sul rapporto di impiego. Quando il militare, concluso l’incarico presso una sede estera, non rientra nel Comune di precedente impiego ma viene assegnato d’autorità a un’altra sede sul territorio nazionale, ci si trova a tutti gli effetti di fronte a un trasferimento. Ed è proprio questo elemento – il cambio di Comune disposto dall’Amministrazione – che fa scattare il diritto all’indennità prevista dalla legge.
La circolare prende atto del fatto che l’abrogazione del comma che in passato richiamava espressamente i rientri dall’estero non ha eliminato il diritto all’indennità, ma ha semplicemente rimosso una previsione speciale. Restano pienamente operative le regole generali sui trasferimenti d’autorità, che continuano a trovare applicazione anche in questi casi. Non a caso viene richiamato l’orientamento ormai stabile della giurisprudenza amministrativa, che negli ultimi anni ha riconosciuto in modo costante la spettanza dell’indennità ai militari rientrati dall’estero e reimpiegati in una sede diversa.
Pertanto, non è più sostenibile negare automaticamente l’indennità facendo leva su interpretazioni superate. La circolare invita l’Amministrazione a uniformarsi a questo indirizzo, anche per evitare un contenzioso che, alla luce delle pronunce dei giudici, rischia di tradursi sistematicamente in soccombenze e costi aggiuntivi.
Come ASPMI riteniamo questo passaggio centrale, perché segna un cambio di impostazione che va nella direzione della certezza del diritto e della tutela del personale. Il riconoscimento dell’indennità non è una concessione, ma l’applicazione coerente delle norme vigenti a chi, dopo aver prestato servizio all’estero, viene chiamato a ricominciare in una nuova sede in Italia.
Chi può presentare l’istanza (e come)
La circolare dedica poi un passaggio operativo a ciò che interessa di più il personale: come far valere il diritto all’indennità di trasferimento, indicando una strada precisa per la gestione delle posizioni individuali, soprattutto di quelle che negli anni sono rimaste sospese o sono state oggetto di diniego.
Viene chiarito che il personale rientrato dall’estero e reimpiegato in una sede nazionale diversa da quella di provenienza può presentare istanza, purché il trasferimento sia stato disposto d’autorità e comporti il cambio di Comune. È su questo presupposto che l’Amministrazione è chiamata a valutare la spettanza dell’indennità, superando automatismi e interpretazioni difensive che in passato hanno portato a esclusioni generalizzate.
Un aspetto rilevante è il richiamo alla necessità di una istruttoria corretta e documentata. Le istanze devono essere accompagnate dagli atti che attestano la missione all’estero, il provvedimento di reimpiego e la sede di assegnazione in Italia, così da consentire una valutazione preliminare uniforme. La circolare affida agli Enti e ai Reparti il compito di raccogliere le domande e trasmetterle al CNAE, che procederà a una prima verifica delle posizioni potenzialmente legittimate.
A corredo della circolare è stato predisposto anche un modulo di domanda, che rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale il personale interessato può formalizzare la richiesta di riconoscimento dell’indennità di trasferimento. Un passaggio tutt’altro che secondario, perché consente di trasformare il chiarimento normativo in un’istanza concreta, tracciabile e valutabile dall’Amministrazione.
Il modello allegato serve a raccogliere in modo ordinato tutte le informazioni essenziali: i dati anagrafici e di servizio del militare, gli estremi della missione all’estero, il provvedimento di reimpiego in Italia e la sede di assegnazione successiva al rientro. La finalità è quella di consentire agli uffici competenti una verifica preliminare uniforme, evitando richieste frammentarie o istruttorie incomplete che in passato hanno spesso rallentato o bloccato l’iter.
CNAE_-_Lettera_diramazione_EDRC (1)-3


