TFS e TFR dipendenti pubblici anticipato dall’INPS. Approfondimento

AGGIORNAMENTO APRILE 2025 - Al momento le risorse Inps sono esaurite, pertanto non è possibile fare richiesta all'Istituto per il pagamento anticipato del TFS/TFR. Resta quindi...

TFS e TFR dipendenti pubblici anticipato dall’INPS. Approfondimento

AGGIORNAMENTO APRILE 2025 - Al momento le risorse Inps sono esaurite, pertanto non è possibile fare richiesta all'Istituto per il pagamento anticipato del TFS/TFR. Resta quindi la sola possibilità di rivolgersi agli istituti bancari e finanziari privati.

Il Consiglio di Amministrazione dell’INPS, nella seduta del 09 novembre 2022, ha deliberato, su proposta del Direttore Generale, di includere in via sperimentale, per un triennio, nelle prestazioni previste della Gestione delle prestazioni creditizie e sociali ad esse in capo, la prestazione di anticipazione ordinario del TFS/TFR a favore degli iscritti alla predetta gestione.

Come opera

L’INPS, in analogia con quanto già accade con altri Istituti Bancari, concederà un finanziamento a tasso fisso agevolato dell’1%, oltre alle spese di amministrazione dello 0,50%, erogato in unica soluzione, con cessione pro solvendo del TFS/TFR maturato dal richiedente, disponibile e non ancora esigibile.

Requisiti

Possono accedere alla prestazione esclusivamente i pensionati e i cessati dal servizio, iscritti alla

Gestione e aventi diritto ad una prestazione di TFS/TFR non ancora interamente erogata.

  1. In caso di presentazione della domanda di anticipazione TFS/TFR da parte di un richiedente che, a seguito della cessazione dal servizio, non abbia diritto alla pensione ma abbia un nuovo impiego che comporta l’iscrizione ex lege o volontaria alla Gestione, il finanziamento potrà essere erogato se, all’atto della domanda, il richiedente stesso risulterà iscritto alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, e qualora il TFS/TFR sia da corrispondere.

  2. I cessati dal servizio senza diritto a pensione e privi di nuovo impiego che comporta l’adesione ex lege o volontaria alla Gestione, non potranno risultare beneficiari della prestazione.

Modalità di presentazione della domanda

I pensionati e i cessati dal servizio senza diritto a pensione potranno presentare domanda di anticipazione del TFS/TFR solo successivamente alla cessazione, ed esclusivamente se in possesso dei requisiti indicati nei requisiti ai punti 1 e 2, in via telematica attraverso il portale INPS, accessibile mediante SPID, CIE (carta di indennità elettronica) e CSN (carta nazionale dei servizi).

La prestazione di anticipo ordinario del TFR/TFS a favore degli iscritti entrerà in vigore dal 01/02/2023, con la relativa regolamentazione che sarà pubblicata sul sito www.inps.it.

L’iniziativa promossa dall’INPS è ritenuta da questa O.S. valida e senz’altro vantaggiosa per i richiedenti che cesseranno dal servizio i quali potranno disporre del TFS maturato, seppur con oneri a carico, senza la penalizzazione della rateizzazione introdotta dalla Legge di Stabilità del 2014, già oggetto di ricorsi sul giudizio di illegittimità (ordinanza del TAR del Lazio n. 06223 del 17/05/2022 approfondimento).

Sarebbe altresì auspicabile che su questi temi la giurisprudenza giunga ad una rapida conclusione che ripristini le regole vigenti precedenti la Legge di Stabilità del 2014, cancellando quelle norme di natura transitoria che erano state introdotte e che continuano ad ostacolare il lavoratore cessato dal servizio nell’immediata percezione del TFS maturato.