In questi giorni la recente sentenza della Corte dei Conti, la n. 8/2025, è stata oggetto di ampio dibattito, talvolta raccontata con toni eccessivamente sensazionalistici che hanno contribuito a generare confusione tra il personale militare.
Per questo motivo noi di ASPMI, con il consueto senso di responsabilità che contraddistingue la nostra azione, abbiamo ritenuto opportuno fare chiarezza su quanto effettivamente cambia a seguito della decisione della Corte.
Pur trattandosi di una sentenza dalla portata più limitata rispetto a quanto paventato da alcuni organi di stampa, questa resta comunque rilevante perché contribuisce a chiarire un importante dubbio interpretativo in materia di riscatto dei periodi di servizio militare ai fini pensionistici.
Un po’ di storia sul riscatto dei periodi di servizio militare antecedenti al 1998
Nel dettaglio, la vicenda nasce dal ricorso di un militare che chiedeva di valorizzare alcuni periodi di servizio svolti prima del 1998 per accedere al sistema pensionistico retributivo. La questione principale era comprendere se il diritto al riscatto nascesse:
- nel momento in cui il servizio è stato effettivamente svolto (prima del 1998),
- oppure solo al momento della presentazione della domanda di riscatto (dopo il 1998).
Inoltre, ci si domandava se fosse possibile riscattare tali periodi anche nel caso in cui fosse già stato raggiunto il limite massimo di 5 anni di maggiorazioni previsto dalla legge.
Facciamo un passo indietro per comprendere meglio. Prima della riforma Dini, ai militari veniva riconosciuta d’ufficio una maggiorazione del servizio prestato con percezione dell’indennità operativa (1/5, 1/3, 1/2 , a seconda della tipologia di servizio).
Con la Riforma Dini e il D.Lgs. 165/1997, in vigore dal 1° gennaio 1998, è stato invece introdotto il limite massimo di 5 anni per le cosiddette supervalutazioni. Da quel momento, le maggiorazioni venivano riconosciute solo su domanda e a titolo in parte oneroso, anche per servizi svolti in incarichi con indennità operative di base (come quelli presso lo Stato Maggiore, le scuole militari o i distretti militari).
Il dubbio, dunque, era se nel 2025, avendo già raggiunto i 5 anni di supervalutazione, fosse ancora possibile chiedere il riscatto, ad esempio, di un periodo svolto in accademia nel 1986, e quale fosse l’effettivo vantaggio.
Il beneficio, in tal caso, consisterebbe nell’aumento del servizio utile ai fini pensionistici ante 1995, con conseguente incremento della quota A o B del trattamento pensionistico, o addirittura nel passaggio al sistema retributivo pieno fino al 2011, a seconda dei periodi riconosciuti.
Riscatto dei periodi di servizio militare antecedenti al 1998, i chiarimenti della Corte dei Conti
A tal proposito, la Corte dei Conti ha fatto chiarezza su questo punto, stabilendo che:
- il diritto al riscatto nasce nel momento in cui il servizio è stato effettivamente prestato, non al momento della domanda;
- il limite dei 5 anni di maggiorazioni va calcolato in base alla data di svolgimento del servizio, non alla data della richiesta;
- la valorizzazione dei periodi prestati prima del 1998 è ammessa anche oltre il limite dei 5 anni, purché si riferisca a periodi interamente antecedenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 165/1997.
In pratica, possiamo sostenere che:
- è sempre possibile presentare domanda di riscatto per periodi di servizio pregressi anche se si è superato il limite dei 5 anni;
- il limite può essere superato solo per i periodi antecedenti al 1998;
- eventuali supervalutazioni successive verranno compensate da una corrispondente riduzione dei periodi più recenti.
In definitiva, il personale in servizio (chi è già in pensione è escluso) può oggi valutare la possibilità di riscattare, a titolo oneroso, i periodi di servizio prestati prima del 1996, anche in assenza di indennità operative maggiorate. Questo riscatto può determinare un incremento dell’anzianità utile ante 1995, con un conseguente aumento dell’assegno pensionistico per effetto del rafforzamento delle quote retributive (A e B).
Tuttavia, come ASPMI raccomandiamo prudenza e valutazioni personalizzate: nei casi in cui il riscatto comporti il passaggio al sistema interamente retributivo (raggiungendo i 18 anni di contribuzione ante 1996), non sempre la soluzione è la più conveniente, poiché la pensione retributiva può risultare meno favorevole rispetto a quella mista.