Pensione Privilegiata Ordinaria del personale in servizio

Pensione Privilegiata Ordinaria personale in servizio
Pensione Privilegiata Ordinaria personale in servizio

Rete Sindacale Militare

Al Sig. Ministro della Difesa

On. Guido CROSETTO

Pec: udc@postacert.difesa.it

Allo STATO MAGGIORE DIFESA Ufficio del Capo di SMD

pec: stamadifesa@postacert.difesa.it

 Allo STATO MAGGIORE ESERCITO – Ufficio del Capo di SME

pec: statesercito@postacert.difesa.it

Allo STATO MAGGIORE MARINA – Ufficio del Capo di SMM

pec: maristat@postacert.difesa.it

Allo STATO MAGGIORE AERONAUTICA – Ufficio del Capo di SMA

pec: stataereo@postacert.difesa.it

Al COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

 pec: carabinieri@pec.carabinieri.it

Alla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva

pec: previmil@postacert.difesa.it

All’Ispettorato Generale della Sanità Militare

pec: stamadifesa@postacert.difesa.it

 

Oggetto:  Classificazione/ascrivibilità tabellare finalizzata all’accertamento del presupposto per il futuro diritto alla P.P.O. del personale in servizio.

Riferimenti: 1) f.n. MD SSMD REG2020 0173664 del 12/11/2020  (IGESAN)

2) f.n. M_D A0D32CC REG2023 0115316 del 06/06/2023 (IGESAN)

3) DPR n. 461 del 29/10/2001

4) Sentenza della Suprema Corte di Cassazione – Sez. Unite (Ord. 4325/14 del 24/02/2014)

5) Legge n. 9 del 26/01/1980 art. 4

6) DPR n. 915 del 23/12/1978

L’Ispettorato Generale della Sanità (IGESAN) nel 2020 aveva emanato, con lo scopo ben preciso di “calmierare il contenzioso” in atto, la direttiva di cui al punto 1 a riferimento dettando norme esplicative sulla corretta compilazione del Verbale modello BL/B da parte delle Commissioni Medico Ospedaliere territorialmente competenti anche per la parte riguardante la ascrivibilità a categoria di pensione privilegiata ordinaria “Sezione Pensioni Privilegiate” anche per il personale ancora in servizio.

Ciò in linea con l’art. 12 del D.P.R.29 ottobre 2001, n. 461, Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate, che, nel ribadire unicità di valutazione per tali attività medico-legali, riporta testualmente:

“Il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nelle ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio”.

La richiamata disposizione normativa assume fondamentale importanza soprattutto ai fini del diritto alla pensione privilegiata, considerato che, ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 1092/73, al personale delle Forze Armate e di Polizia, anche ad ordinamento civile, che riporti infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio ascrivibili ad una delle otto categorie della Tab. A annessa al D.P.R. 915/78, spetta, a domanda, la pensione privilegiata indipendentemente dagli anni di servizio prestati.

È evidente, quindi, l’importanza di poter ottenere già durante il servizio una pronuncia favorevole sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità o lesioni riportate nell’adempimento del dovere, per ipotecare il diritto al futuro trattamento pensionistico di privilegio e per evitare lunghe attese al termine del servizio e talora sterili contenziosi.

A rafforzare la tesi della sostenibilità di ascrizione in servizio della Pensione privilegiata, ricordava IGESAN nella circolare, si era peraltro già espressa la Corte di Cassazione – Sez. unite con la sentenza indicata al punto 4 a riferimento così come contemplato dalla Legge n. 9 del 1980 citata al punto 5.

Recentemente, sul punto è di nuovo intervenuta IGESAN emanando la circolare indicata a riferimento al punto 2), in comune accordo con la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – PREVIMIL ed INPS al fine di disciplinare le numerose istanze provenienti dal personale in servizio con pregresse cause di servizio non ascritte a tabella per la parte PPO.

La nuova disciplina ora prevede che, fermo restando quanto in precedenza sancito circa il diritto dei soggetti a vedere completata in un’unica soluzione la pratica medico-legale di ascrivibilità a pensione privilegiata, “al fine di semplificare, razionalizzare e ridurre i tempi di trattazione delle pratiche per la concessione della PPO” le Commissioni Medico Ospedaliere provvedano anche “ai fini della PPO le invalidità accertate e definite a seguito di domande di ascrivibilità “purché  le stesse presentate nei quattro anni precedenti la data prevedibile  per il collocamento in congedo” da parte del personale in servizio .

Ora, lungi dal voler contestare in assoluto il nobile fine sotteso alla nuova procedura, si rappresenta purtuttavia che giungono segnali da parte del personale rappresentato da queste OOSS che tale ultimo provvedimento non farà scemare il contenzioso in quanto chiaramente distorsivo e restrittivo del portato normativo generale limitando i diritti del personale a vedere un giudizio medico legale  unico anche per la pensione privilegiata ordinaria.

Si chiede pertanto all’Autorità competente di modificare quanto previsto al punto 4 dell’ultima circolare IGESAN, trovando una soluzione definitiva alla problematica e riconducendo alla disponibilità/facoltà del personale in ogni tempo nel chiedere la completa definizione della pratica medico-legale per PPO non effettuata , o almeno in subordine , nel transitorio,  di voler chiarire che nei quattro anni precedenti  la data di prevedibile collocamento in congedo  siano assolutamente  da ricomprendere anche le situazioni di  pensione di anzianità (così detta cessazione a domanda o anticipata) e rendere possibile al personale che matura i requisiti per tale pensione anticipata di accedere al perfezionamento della pratica medico legale nel quadriennio antecedente a tale data.

Quanto sopra al fine di tutelare il personale rappresentato che altrimenti sarà costretto ad adire le vie legali per vedere onorato il rispetto della legge.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e per una fattiva collaborazione volta alla risoluzione della vicenda.

Roma, 23/06/2023