L’uso di stupefacenti da parte del militare: possibili profili disciplinari

Un collega mi ha chiesto chiarimenti in merito alle conseguenze disciplinari cui va incontro il militare che faccia uso di droga. Premesso che parlerò solo di uso e non di spaccio, traffico o produzione di sostanze stupefacenti, perché in tal caso l’interessato ha già un Avvocato che lo assiste a cui lascio volentieri la sgradevole incombenza!

Ebbene, a prescindere dai risvolti medico legali (eventuale sospensione dal servizio per convalescenza eccetera) e amministrativi (sospensione della patente militare, comunicazione al Prefetto [1] [2], affidamento al SERD o SERT [3] dell’ASL, sospensione/revoca del NOS, possibile trasferimento per “incompatibilità ambientale” eccetera) sappiate che l’Amministrazione della Difesa non è assolutamente “tenera” con chi fa uso di droghe, fermo restando l’avvio del soggetto ad un percorso di recupero [4].

Tanto premesso, nel caso in cui:

  • non siate in servizio permanente, è altamente presumibile che possiate cessare dalla vostra ferma (o rafferma) [5] e dire praticamente addio alla vostra carriera militare [6];
  • siate invece in servizio permanente, è quasi sicuro che verrete sottoposti ad un procedimento militare di stato (per approfondire leggi qui!), rischiando tra l’altro di poter esser rimossi dal grado per grave mancanza disciplinare. Non potete che concordare con me sul fatto che il militare non può far uso di sostanze stupefacenti, avuto conto della “delicatezza” del compito che è chiamato a svolgere che presuppone, tra l’altro, l’uso di armi, la guida di veicoli (molto costosi come può essere un aereo, un elicottero o un carro armato, ma pensiamo pure … e soprattutto direi … a chi da “allegrotto” si mette alla guida di un mezzo pieno di colleghi!), la trattazione di documenti classificati eccetera.

Cercherò ora di dare una risposta a una domanda cruciale: sulla base di quale normativa il militare che fa uso di droghe viene sanzionato disciplinarmente, eventualmente anche con il congedo?

Beh … premesso che l’ordinamento giuridico militare (per approfondire leggi qui!) considera l’uso di droga sostanzialmente incompatibile con il possesso dello status militare … la risposta ad ogni dubbio è come al solito contenuta nel Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010 – cosiddetto COM) e, soprattutto, nel Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 – cosiddetto TUOM). Difatti, il militare che fa uso di droghe viola, tra l’altro:

  • doveri attinenti al giuramento:“1. Con il giuramento di cui all’articolo 621, comma 6, del codice il militare di ogni grado s’impegna solennemente a operare per l’assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate con assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane, con disciplina e onore, con senso di responsabilità e consapevole partecipazione, senza risparmio di energie fisiche, morali e intellettuali affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita. 2. L’assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare” (articolo del 712 TUOM);
  • doveri attinenti al grado:“1. Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica. 2. Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l’esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell’istituzione cui appartiene e pregiudicare l’estraneità delle Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1483 del codice. 3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiché l’esempio agevola l’azione e suscita lo spirito di emulazione” (articolo 713 del TUOM);
  • il senso di responsabilità:“1. Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate” (articolo 717 del TUOM);
  • doveri in materia di formazione militare:“1. Il militare ha il dovere di conservare e migliorare le proprie conoscenze e le capacità psicofisiche […] per poter disimpegnare con competenza ed efficacia l’incarico ricevuto e per far appropriato uso delle armi e dei mezzi affidatigli […]” (articolo 718 del TUOM);
  • le norme di contegno del militare:“ Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate. 2. Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza. In particolare deve: a) astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro; b) prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto; c) consegnare prontamente al superiore o alle autorità competenti denaro o cosa che ha trovato o che gli sono pervenuti per errore; d) astenersi dagli eccessi nell’uso di bevande alcoliche ed evitare l’uso di sostanze che possono alterare l’equilibrio psichico; e) rispettare le religioni, i ministri del culto, le cose e i simboli sacri e astenersi, nei luoghi dedicati al culto, da azioni che possono costituire offesa al senso religioso dei partecipanti […]” (articolo 732 del TUOM).

Sappiate infine che i Giudici amministrativi (TAR e Consiglio di Stato – per approfondire leggi qui!), chiamati a giudicare sulla correttezza delle sanzioni disciplinari di corpo e di stato (per approfondire leggi qui!) comminate ai militari colpevoli di aver fatto uso di droghe, hanno sostanzialmente approcciato alla problematica in due modi:

  • in un primo, che possiamo definire “duro”, ritenendo corretto comminare al militare una sanzione disciplinare di stato, ma sempre nel rispetto dei cosiddetti principi di proporzionalità e di ragionevolezza. Detto altrimenti, alcuni Giudici amministrativi hanno ritenuto che l’uso meramente “occasionale” di droga non costituisca, di per sé, presupposto sufficiente per l’adozione della sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione (cioè il congedamento ed il conseguente licenziamento!);
  • in un secondo modo, “durissimo” direi, considerando sempre legittima la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione … quindi anche in caso di mera occasionalità nell’uso di sostanze stupefacenti.

Un’ultima cosa prima di concludere, se durante il servizio (o ancora peggio, durante lo svolgimento di un servizio regolato da consegna – per approfondire leggi qui!) siete colti in stato di ubriachezza, sapete bene che avete commesso il reato di “ubriachezza in servizio” di cui all’articolo 139 [7] del codice penale militare di pace (CPMP). La cosa che però molto spesso viene sottovalutata è che tale articolo si conclude con le seguenti parole “[…] le stesse disposizioni si applicano, quando la capacità di prestare il servizio sia esclusa o menomata dall’azione di sostanze stupefacenti”. Ecco quindi che il reato di ubriachezza in servizio si realizza anche nel caso in cui il militare, durante il servizio, venga trovato positivo al drug-test! Tenetelo bene a mente e, soprattutto, evitate “leggerezze” che possono costarvi molto molto caro … ovviamente, essendo il reato militare di ubriachezza in servizio normalmente punibile con la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi (quantomeno nell’ipotesi base di cui al primo comma), affinché possa dar vita ad un procedimento penale è necessaria la richiesta del Comandante di corpo (per approfondire leggi qui!).

Detto ciò, non mi resta che salutarvi

[1]art. 75 del D.P.R. 309 del 1990 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” – Condotte integranti illeciti amministrativi:“1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto […] a una o più delle seguenti sanzioni amministrative: a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni ; b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario […]”.

[2]art. 1064 del COM – Disciplina:“1. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego o di servizio, ai sensi dell’articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di disciplina del personale militare, avviene nell’ambito dei seguenti procedimenti e attività: a) procedimento disciplinare per l’irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo; b) cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo; c) controllo di legittimità in materia di sanzioni disciplinari di corpo; d) esame di provvedimenti giurisdizionale a fini disciplinari; e) procedimenti per l’applicazione delle sanzioni disciplinari di stato; f) reintegrazione nel grado a seguito di perdita del grado quale sanzione di stato; g) applicazione, cessazione degli effetti e revoca di misure disciplinari precauzionali; h) trattazione delle istanze per conferire con le autorità centrali e periferiche; i) comunicazione al prefetto dei casi di tossicodipendenza. 2. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di disciplina del personale civile della Difesa, avviene esclusivamente nell’ambito dei procedimenti disciplinari. 3. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi dei libri IV e V del codice e della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile. 4. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nei commi 1 e 2 sono i seguenti: a) stato di salute: 1) patologie attuali; 2) patologie pregresse; 3) terapie in corso; b) dati di carattere giudiziario. 5. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti: a) comunicazione al Prefetto ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 75, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di tossicodipendenza; b) comunicazione prevista dall’articolo 929 del codice di sottoporsi agli accertamenti sanitari”.

[3]: il SERvizio per le Dipendenze e il SERvizio per le Tossicodipendenze sono servizi pubblici del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

[4]art. 202 del COM – Centri di formazione e di informazione in materia di tossicodipendenze, alcoldipendenze e uso di sostanze dopanti:“1. Il Ministero della difesa promuove: a) corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonché per ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati ad addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica dei giovani alle armi; b) sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi specifici di sociologia; c) seminari sul disadattamento giovanile, sulle tossicodipendenze, le alcoldipendenze e l’uso di sostanze dopanti, da svolgersi periodicamente per la continua formazione e aggiornamento dei quadri permanenti. 2. Il Ministero della difesa: a) organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanità militare, comandi ed enti militari, corsi di informazione sui danni derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcoliche, tabacco e sostanze dopanti, inserendoli nel più ampio contesto dell’azione di educazione civica e sanitaria che è svolta nei confronti dei giovani arruolati e dei militari di leva, in caso di ripristino della stessa; b) da’ informazioni complessive sul fenomeno criminoso del traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e dopanti; tali informazioni sono attuate anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali medici al personale militare, con il supporto di mezzi audiovisivi e opuscoli”;

art. 203 del COM – Azione di prevenzione e accertamenti sanitari:“Il Ministero della difesa tramite i consultori e i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze, le alcoldipendenze e l’uso di sostanze dopanti. 2. In occasione delle operazioni di arruolamento dei volontari e di selezione per la leva, in caso di ripristino della stessa, se è individuato un caso di tossicodipendenza, tossicofilia, alcoldipendenza o doping, l’autorità militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l’invio dell’interessato all’ospedale militare per gli opportuni accertamenti. 3. Analogamente provvede l’autorità sanitaria militare nel corso delle visite mediche previste dall’articolo 929”;

art. 204 del COM – Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili: “1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze, alcoldipendenze e contrasto dell’uso di sostanze dopanti, sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuità dell’assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario dell’interessato. 2. I dati statistici relativi all’andamento del fenomeno della tossicodipendenza, alcoldipendenza e uso di sostanze dopanti, rilevati nell’ambito militare, sono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della salute e dell’interno”.

[5]: in tal senso l’art. 957 del COM, titolato “Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma”, che prevede espressamente al secondo comma che “[…] il proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico, è disposto sulla base della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati”.

[6]: ricordiamo peraltro che un requisito per il reclutamento è proprio l’“esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché’ per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico” (art. 635 del COM – per approfondire leggi qui!).

[7]: art. 139 CPMP:“Il militare, che, in servizio, ovvero dopo di essere stato comandato per il servizio, è colto in stato di ubriachezza, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi. Se il fatto è commesso dal comandante del reparto o da un militare preposto al servizio o capo di posto, la pena è della reclusione militare fino a un anno. Le stesse disposizioni si applicano, quando la capacità di prestare il servizio sia esclusa o menomata dall’azione di sostanze stupefacenti”.

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