In vigore le nuove regole sul congedo parentale e sul congedo di paternità obbligatorio

Come anticipato da ASPMI in data 24 giugno 2022 (clicca qui), il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva le disposizioni dei Decreti Legislativi che recepiscono le direttive del Parlamento Europeo (2019/1158 del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea) volte a migliorare la conciliazione tra attività professionale e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza.

Con l’approvazione del Decreto Legislativo n.105 e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 29 luglio 2022, la disposizione legislativa è diventata attuativa mediante la Circolare applicativa del 12 agosto 2022 della Direzione Generale per il Personale Militare.

Esaminiamo nel dettaglio le principali novità introdotte.

  • Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni.

“Il padre, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi all’evento, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni.

Tali giorni non sono fruibili ad ore; possono essere utilizzati anche in via non continuativa; sono da computare escludendo dal calcolo i giorni festivi e non lavorativi; sono fruibili anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice; spettano anche in caso di morte perinatale del figlio, da fruire nell’ambito del suddetto arco temporale; sono riconosciuti anche al padre adottivo o affidatario. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi”.

  • È aumentata da 6 a 12 anni, l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire dell’astensione facoltativa, indennizzata nella misura pari al 30% della retribuzione.
  • Il congedo parentale è esteso da 6 a 9 mesi.

“Ferme restando le disposizioni relative alla licenza straordinaria per congedo parentale interamente retribuita (massimo 45 giorni nei primi sei anni di vita del figlio), per i periodi di licenza straordinaria per congedo parentale che copre il residuo periodo di congedo parentale spettante fino al compimento del dodicesimo anno di vita del figlio, è corrisposto il 30% del trattamento economico fisso e continuativo, sino al raggiungimento, insieme ai periodi di congedo parentale fruiti dall’altro genitore, di un massimo di nove mesi complessivi, nel rispetto dei seguenti limiti: tre mesi al padre, non trasferibili alla madre; tre mesi alla madre, non trasferibili al padre; tre mesi, in alternativa, tra madre e padre.

Per i periodi di congedo parentale eccedenti i nove mesi complessivi del beneficio (nei quali rientrano i 45 giorni di congedo parentale interamente retribuito), a entrambi i genitori non è corrisposto alcun assegno”.

La durata del congedo parentale spettante al genitore solo, equiparandola alla fruizione del congedo riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale ed al fine di perseguire una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali, è estesa da 10 a 11 mesi.

  • Viene introdotta la possibilità per il “convivente di fatto” di cui all’art. 1, comma 36, legge n.76 del 2016, di accedere alle misure previste del congedo straordinario, per fornire assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, in via alternata ed equiparando la posizione, in ordine di priorità, a quella del coniuge convivente e della parte dell’unione civile.

Inoltre, così come chiarito anche dall’INPS con apposito Messaggio n. 3096/2022, la possibilità di fruire del congedo straordinario spetta anche nel caso in cui la convivenza, normativamente prevista, sia stata instaurata in un momento successivo rispetto alla presentazione della domanda di congedo e purché sia mantenuta per tutta la durata della fruizione prevista.

Il nuovo Decreto Legislativo n. 105 del 2022 riformula il comma 3, art. 33, della Legge n.104 del 1992, eliminando il principio del “referente unico” per l’assistenza al familiare con disabilità grave.

Pertanto è possibile, dal 13 agosto 2022, per più lavoratori richiedere l’autorizzazione per accedere alla fruizione dei permessi previsti dalla Legge n.104 del 1992 per assistere la stessa persona con disabilità grave, comunque entro il limite massimo dei tre giorni mensili.

Il Decreto Legislativo n.105 del 2022 rappresenta per questa sigla sindacale un primo importante momento verso un’effettiva possibilità di conciliazione tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, fermo restando che alcune dinamiche indicate del Decreto Legislativo dovranno essere raccordate con gli istituti previsti nei provvedimenti di concertazione nonché con i principi di specificità dell’ordinamento militare.

ASPMI perseguirà questo obiettivo nelle sedi opportune, consapevole che il benessere familiare del personale va di pari passo con l’efficienza e l’operatività di uno strumento militare invidiato dai partner internazionali.

Per la circolare della Direzione Generale per il Personale Militare Clicca QUI