Il transito del militare all’impiego civile

Il transito del militare all’impiego civile
Il transito del militare all’impiego civile

Nel momento in cui il militare perde definitivamente la propria idoneità fisica si aprono due strade: la cessazione dal servizio (cioè il congedo per intenderci – per approfondire leggi qui!) oppure il transito a domanda nei corrispondenti ruoli civili del Ministero della Difesa (o del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il personale della Guardia di Finanza). Tutta la materia è sostanzialmente regolata dall’articolo 930 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” [1] (cosiddetto COM), titolato proprio “Transito nell’impiego civile”. Ebbene, tale articolo prevede espressamente che “il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione”. Come vedete, non importa che l’inidoneità fisica dipenda o meno da causa di servizio (per approfondire leggi qui!). L’articolo 930 del COM prevede poi una serie di eccezioni: difatti “il transito è precluso nei seguenti casi:

a) perdita del grado ai sensi dell’articolo 865 all’esito del procedimento disciplinare di cui al comma 1-ter (rimozione per motivi disciplinari) ovvero ai sensi dell’articolo 862, comma 4 (dimissioni volontarie in costanza di procedimento disciplinare di stato);

b) perdita del grado ai sensi dell’articolo 866 (condanna penale cui consegua la pena accessoria della rimozione o dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici);

c) perdita dello stato di militare ai sensi dell’articolo 622”.

Il dirigente militare che perde l’idoneità fisica può transitare nella corrispondente dirigenza civile? La risposta è no! La legge non prevede tale eventualità per tutta una serie di problemi giuridici, primi fra tutti quello delle rigide modalità di alimentazione della pubblica dirigenza e quello del rispetto di organici dirigenziali ben definiti. Peraltro, considerando che un dirigente militare ha normalmente un’anzianità di servizio considerevole (almeno 25 anni), cosa che gli consente – a differenza di chi dirigente non è o che lo è da poco come accade per Maggiori e Tenenti Colonnello – di poter comunque accedere ad una pensione quantomeno dignitosa, la cosa non è stata ritenuta particolarmente penalizzante. Le cose sono però cambiate con la recente inclusione di Maggiori e Tenenti Colonnello (e gradi corrispondenti) nella dirigenza militare (per approfondire leggi qui!) ed il problema si è manifestato in tutta la sua drammaticità. Conseguentemente, nel citato articolo 930 COM è stato inserito il comma 1-sexies che permette a quest’ultimi, in caso di definitiva perdita dell’idoneità fisica, di poter “presentare domanda di transito […] manifestando espressamente il proprio consenso all’inquadramento nella posizione apicale di livello non dirigenziale” (beh, anche se non possono accedere alla dirigenza civile, almeno non si ritrovano in mezzo a una strada dall’oggi al domani!).

Sperando di esser stato sufficientemente chiaro, vi consiglio come sempre di mettervi in contatto con un professionista del settore (Avvocato o medico legale), non altro perché quello che abbiamo di fronte è un terreno pieno di insidie ed è quindi meglio farsi guidare da un esperto … tenete poi sempre ben presente che “se pensate che rivolgersi a un professionista serio costi troppi soldi, non avete idea di quanto potrebbe costarvi caro farvi assistere da quello sbagliato!”.

[1]: per il personale della Guardia di Finanza si fa riferimento all’articolo 14 della legge n. 266 del 1999 che prevede che:“il personale del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica”.

Per concessione di: www.avvocatomilitare.com