Il procedimento disciplinare militare di stato

Il procedimento disciplinare militare di stato
Il procedimento disciplinare militare di stato

Il procedimento disciplinare di stato (per approfondire leggi qui!) viene “attivato” a seguito:

  • di un giudizio penale [1] (è quindi necessario, in questo caso, che ci sia una sentenza o decreto penale a carico del militare e, badate bene, non necessariamente di condanna!);
  • di una grave mancanza disciplinare [2].

Tanto premesso sappiate che, ai sensi dell’articolo 1176 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM), il procedimento disciplinare di stato “[…] inizia con l’inchiesta formale [per approfondire leggi qui!], che comporta la contestazione degli addebiti”. Tale inchiesta, ai sensi del successivo articolo 1377 del COM, consiste poi nel “complesso degli atti diretti all’accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all’articolo 1357”, cioè di una sanzione disciplinare di stato! Una volta che si è conclusa l’inchiesta formale (per approfondire leggi qui!) e sulla base delle relative risultanze, ai sensi del citato articolo 1377 del COM, l’Autorità che l’ha disposta propone al Ministro (nella sostanza alla Direzione Generale per il Personale Militare che ha la delega del Ministro della Difesa per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari di stato a carico della stragrande maggioranza del personale dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri) di definire la posizione del militare inquisito:

  • senza sanzioni di stato;
  • con la sanzione di stato della sospensione disciplinare dall’impiego (o della “sospensione disciplinare dalle funzioni del grado” per il solo personale in congedo).

Conseguentemente, il procedimento si conclude con l’irrogazione di una sanzione disciplinare di stato ovvero con il proscioglimento del militare inquisito da ogni addebito disciplinare [3].

Nel caso in cui l’Autorità che ha ordinato l’inchiesta formale disciplinare ritenga però che il militare inquisito possa essere passibile della sanzione di stato espulsiva della perdita del grado per rimozione (o della “cessazione dalla ferma o dalla rafferma” per il personale non in servizio permanente), ne ordina il deferimento a una Commissione di disciplina. Quest’ultima è un organo collegiale, formato ad hoc di volta in volta per ogni diverso procedimento disciplinare di stato, con una composizione che varia in relazione al grado del militare inquisito [4] e che, ai sensi dell’articolo 1388 del COM, effettua un’ulteriore istruttoria [5] finalizzata però esclusivamente a valutare l’opportunità che il militare inquisito possa o meno continuare a vestire il proprio grado militare. Insomma, trova sostanzialmente la risposta alla seguente domanda:“il militare inquisito è meritevole di conservare il grado?” (ovvero, per il personale non in servizio permanente, di permanere in ferma o in rafferma?).

Gli atti della Commissione di disciplina vengono infine inviati al Ministro (nella sostanza alla Direzione Generale per il Personale Militare che ha la delega del Ministro della Difesa per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari di stato a carico della stragrande maggioranza del personale dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri) che nella normalità dei casi conclude il procedimento con l’irrogazione di una sanzione disciplinare di stato ovvero con il proscioglimento del militare inquisito da ogni addebito disciplinare [6].

Se siete arrivati a leggere fino a questo punto, credo che abbiate inquadrato l’argomento in modo sufficientemente chiaro … non mi resta quindi che salutarvi, ad maiora!

TCGC

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[1]: l’inchiesta formale a seguito di giudizio penale deve essere “attivata” entro 90 giorni dalla data in cui l’Amministrazione della Difesa ha avuto conoscenza integrale della sentenza irrevocabile, del decreto penale di condanna o del provvedimento di archiviazione e deve concludersi entro 270 giorni totali (a far data sempre dalla data di conoscenza della sentenza irrevocabile, del decreto penale o del provvedimento di archiviazione da parte dell’Amministrazione).

[2]: l’inchiesta formale per grave mancanza disciplinare deve essere “attivata” entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari (da effettuarsi entro 180 giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell’Amministrazione). Fate bene attenzione al fatto che tale procedimento si estingue entro 90 giorni dall’ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività sia stata compiuta.

[3]: nella pratica, accade spesso che contestualmente al proscioglimento del militare inquisito da ogni addebito disciplinare, gli atti vengano comunque trasmessi al relativo Comandante di corpo “per le valutazioni di competenza” … detto altrimenti, affinché questi proceda al vaglio disciplinare dei fatti finalizzato all’eventuale adozione di un provvedimento disciplinare di corpo.

[4]: art. 1380 COM – Composizione delle commissioni di disciplina:“1. La commissione di disciplina è formata di volta in volta, in relazione al grado rivestito dal giudicando, dall’autorità che ha disposto l’inchiesta formale. 2. Quando l’inchiesta formale è disposta dal Ministro della difesa, la commissione di disciplina è formata da uno dei comandanti militari indicati dall’articolo 1378, designato dal Ministro stesso; se il giudicando è ufficiale generale o colonnello alla composizione della commissione provvede il Ministro della difesa […]”.

art. 1381 COM – Commissioni di disciplina per gli ufficiali generali, colonnelli e gradi corrispondenti:“1. La commissione di disciplina per i generali o colonnelli, e gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata cui il giudicando appartiene, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo, o anche di sola anzianità superiore se trattisi di generale di corpo d’armata o ufficiale di grado corrispondente […]”.

art. 1382 COM – Commissioni di disciplina per gli altri ufficiali:“1. La commissione di disciplina per gli ufficiali da sottotenente a tenente colonnello, o gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali della stessa Forza armata cui appartiene il giudicando, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo […]”.

art. 1383 COM – Commissioni di disciplina per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa:“1. La commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o più sottufficiali o volontari di una stessa Forza armata si compone di tre ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno due ufficiali superiori e l’altro di grado non inferiore a capitano o corrispondente, tutti della Forza armata cui il giudicando o i giudicandi appartengono […]”.

art. 1384 COM – Commissioni di disciplina per gli appuntati e carabinieri:“1. La commissione di disciplina per gli appuntati e carabinieri si compone di un ufficiale superiore dell’Arma dei carabinieri, presidente, e di due capitani dell’Arma stessa in servizio”.

art. 1385 COM – Commissioni di disciplina per militari appartenenti a diverse Forze armate:

1. Per la formazione della commissione di disciplina a carico di più militari appartenenti a Forze armate diverse, il presidente è tratto dalla Forza armata cui appartiene il più elevato in grado o più anziano.

2.Per la scelta degli altri quattro membri:

a) se il numero dei giudicandi è di due, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il meno elevato in grado o meno anziano e un membro è tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente;

b) se il numero dei giudicandi è superiore a due, ed essi appartengano a due Forze armate, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il giudicando meno elevato in grado o meno anziano e uno è tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente. Nel caso che il più elevato in grado o più anziano e il meno elevato in grado o meno anziano appartengano alla stessa Forza armata, per la scelta dei membri sarà considerato meno elevato in grado il giudicando di minor grado o di minore anzianità appartenente alla Forza armata diversa da quella cui appartiene il presidente;

c) se il numero dei giudicandi è superiore a due ed essi appartengano a tre Forze armate, sono tratti due membri da ciascuna delle due Forze armate diverse da quella cui appartiene il presidente;

d) se i giudicandi appartengono a più di tre Forze armate si prevedono due componenti per Forza armata e il membro della stessa Forza armata del presidente deve essere l’ufficiale meno elevato in grado o meno anziano”.

[5]: art. 1388 COM – Procedimento davanti alla commissione di disciplina:

1. Aperta la seduta, il presidente richiama l’attenzione dei membri della commissione sull’importanza dei giudizi che sono chiamati a esprimere; avvisa, inoltre, che devono astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare apprezzamenti.

2. Fa introdurre quindi il militare, se presente, e:

a) legge l’ordine di convocazione;

b) legge le dichiarazioni scritte dell’avvenuto esame, la parte propria e degli altri membri, degli atti dell’inchiesta formale;

c) fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa;

d) chiede se i membri della commissione o il giudicando e l’ufficiale difensore desiderano che sia letto qualsiasi atto dell’inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

3. Il presidente e i membri della commissione previa autorizzazione del presidente possono chiedere al militare chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

4. Il giudicando può presentare una memoria, preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa e può produrre eventuali nuovi documenti. Se non intende valersi di dette facoltà ne rilascia dichiarazione scritta.

5. La memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti della commissione e allegati agli atti.

6. Il giudicando, se presente, è ammesso a esporre, anche a mezzo dell’ufficiale difensore, le ragioni a difesa.

7. Il presidente chiede al giudicando, se presente, se ha altro da aggiungere.

8. Udite le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente fa ritirare il militare.

9. La commissione, se ritiene di non poter esprimere, il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all’autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini.

10. Non verificandosi l’ipotesi di cui al comma 9, il presidente mette alternativamente ai voti i seguenti quesiti:

a) «Il [… militare inquisito …] è meritevole di conservare il grado?»;

b) «Il [… militare inquisito …] è meritevole di permanere in ferma (o in rafferma)?»;

11. La votazione si svolge con modalità tali da garantire la segretezza del voto di ciascun membro. Il giudizio della commissione è espresso a maggioranza assoluta e non è motivato.

12. Il segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio della commissione; il verbale è letto e firmato dai componenti della commissione.

13. Il presidente scioglie la commissione e trasmette gli atti direttamente al Ministero della difesa.

14. I componenti della commissione sono vincolati al segreto di ufficio”.

[6]: nella pratica, accade spesso che contestualmente al proscioglimento del militare inquisito da ogni addebito disciplinare, gli atti vengano comunque trasmessi al relativo Comandante di corpo “per le valutazioni di competenza” … detto altrimenti affinché questi proceda al vaglio disciplinare dei fatti finalizzato all’eventuale adozione di un provvedimento disciplinare di corpo.

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