IL MILITARE PUÒ CANDIDARSI ALLE ELEZIONI?

Iniziamo subito col dire che la risposta è si, il militare può candidarsi alle elezioni! L’articolo 1484 del D. Lgsl. n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) stabilisce al riguardo che “i militari candidati a elezioni per il Parlamento europeo, a elezioni politiche o amministrative possono svolgere liberamente attività politica e di propaganda al di fuori dell’ambiente militare e in abito civile. Essi sono posti in apposita licenza straordinaria per la durata della campagna elettorale” … preciso che non appare esserci alcuna discrezionalità in questo caso: “sono posti”, infatti, non significa che possano essere posti o che possano chiedere di essere posti … a mio personale parere “sono posti” significa che devono essere posti in licenza, punto e basta! Anche in caso di formale candidatura non si può fare propaganda politica in uniforme (per approfondire clicca qui), in luoghi militari ovvero qualificandosi come militari, fermo restando la necessità di rendere edotto il proprio Comando della propria candidatura alle elezioni, in ossequio al generale dovere di comunicazione (per approfondire clicca qui).

Tanto premesso cosa accade se poi si viene eletti? Il Codice dell’ordinamento militare stabilisce che si venga posti in aspettativa non retribuita:

  • obbligatoria allorquando si è eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali o chiamati a svolgere le funzioni di Ministro o Sottosegretario di Stato (articoli 903 e 1488 COM);
  • a domanda in tutti gli altri casi ovverosia in caso di elezione a cariche amministrative quali sono, ad esempio, quelle di Sindaco, Consigliere provinciale, Consigliere comunale eccetera (articoli 904 e 1488 COM).

Per quanto attiene specificamente ai militari eletti a cariche elettive amministrative, resta da chiedersi: cosa accade se questi non richiedono poi di essere messi in aspettativa non retribuita? Beh, ai sensi del D. Lgsl. 267 del 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” sappiate che questi hanno diritto:

  • ad assentarsi dal servizio per svolgere le funzioni per cui si è stati eletti [1];
  • a presentare domanda di trasferimento (a carattere temporaneo, cioè per la durata del mandato), qualora la distanza tra sede di servizio e luogo di svolgimento dell’incarico renda particolarmente gravoso l’esercizio delle funzioni connesse al mandato elettorale.

[1]: Articolo 79 del D. Lgsl. 267 del 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” – Permessi e licenze:“1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché’ dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché’ degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché’ delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze del capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché’ i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. 5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato. 6. L’attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell’ente”.