Cos’è il nulla osta di sicurezza (c.d. nos) e come viene rilasciato?

Cos’è il nulla osta di sicurezza (c.d. nos) e come viene rilasciato?
Cos’è il nulla osta di sicurezza (c.d. nos) e come viene rilasciato?

Il nulla osta di sicurezza (cosiddetto NOS) è, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015), quel provvedimento che “legittima alla trattazione di informazioni classificate SEGRETISSIMO, SEGRETO o RISERVATISSIMO coloro che hanno la necessità di conoscerle [1] [2], a prescindere dal fatto che si tratti o meno di militari. Difatti, viene comunemente concesso ai civili e ciò indipendentemente dal fatto che questi siano, ad esempio, cittadini italiani o prestino servizio nella Pubblica amministrazione … basta solo che il soggetto da abilitare abbia raggiunto la maggiore età!

Compreso quindi che per la trattazione di informazioni classificate SEGRETISSIMO, SEGRETO e RISERVATISSIMO (per approfondire leggi qui!) è necessario che il soggetto abbia, al contempo:

  • un incarico da cui deriva la “necessità di conoscere” [3];
  • un adeguato nulla osta di sicurezza (NOS),

dedichiamo qualche parola in più al procedimento abilitativo. Ebbene, iniziamo col dire che il rilascio del NOS è il risultato di un articolato procedimento amministrativo che, al pari di ogni altro procedimento, viene regolato in linea generale dalla legge n. 241 del 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, nel dettaglio:

  • dalla legge n. 124 del 2007 “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”;
  • dal citato D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015).

Tale procedimento è finalizzato ad escludere che il NOS venga rilasciato ad un soggetto che “non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione ed ai suoi valori, nonché di rigoroso rispetto del segreto” (articolo 9 della legge n. 124 del 2007). Conseguentemente, ai sensi del citato D.P.C.M. n. 5/2015, per l’acquisizione degli elementi di informazione necessari al rilascio viene condotta una istruttoria finalizzata all’“acquisizione ed il vaglio di elementi, pertinenti e non eccedenti lo scopo, necessari ai fini della valutazione dell’affidabilità della persona” [4] per la quale ci avvale:

  • degli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano servizi di pubblica utilitànonché della collaborazione dell’Arma dei Carabinieri che, in virtù della capillare presenza sul territorio, costituisce nella specifica attività il principale referente, della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di Finanza, nonché delle Forze Armate, delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità”;
  • del “Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale oppure, qualora si tratti di Paesi NATO o UE o con i quali sussistano in materia accordi bilaterali, l’autorità nazionale di sicurezza del Paese [, per quanto attiene specificamente all’] acquisizione di informazioni in sede estera sul conto di cittadini stranieri, cittadini con doppia cittadinanza o cittadini italiani che hanno soggiornato all’estero”.

Due cose prima di concludere:

  1. il NOS ha la durata di cinque anni per la classifica di segretezza SEGRETISSIMO e di dieci anni per le classifiche di segretezza SEGRETO e RISERVATISSIMO” (articolo 31 del citato D.P.C.M. n. 5/2015);
  2. gli atti del procedimento di rilascio del NOS sono normalmente sottratti all’accesso [5].

Ritengo di avervi dato elementi sufficienti per inquadrare in linea generale l’argomento … non mi resta che salutarvi, ad maiora!

TCGC

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[1]: il nulla osta di sicurezza (NOS) è l’abilitazione prevista per le persone fisiche. Quando l’abilitazione però non si riferisce ad una persona fisica ma, ad esempio, ad una società, si parla invece di “nulla osta di sicurezza industriale” (c.d. NOSI) che, il D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015) definisce come quel “provvedimento che abilita l’operatore economico alla trattazione e gestione di informazioni classificate e consente di partecipare a gare d’appalto o a procedure classificate finalizzate all’affidamento di contratti con classifica superiore a SEGRETO, anche qualificati, nonché, in caso di aggiudicazione, di eseguire lavori, fornire beni e servizi, realizzare opere, studi e progettazioni ai quali sia stata attribuita una classifica di segretezza RISERVATISSIMO o superiore ovvero qualificati”.

[2]: l’art. 42 della legge n. 124 del 2007 “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”, nello stabilire che “per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta di sicurezza” ci evidenzia che per quelle classificate RISERVATO non è richiesto il possesso di alcun NOS. In tal senso l’articolo 23 del D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015) che prevede espressamente che “il NOS è richiesto, per una determinata persona fisica, dal soggetto pubblico o privato abilitato che intende impiegarla in attività che comportano la trattazione di informazioni protette con classifica superiore a RISERVATO”.

[3]: nella letteratura specialistica si fa spesso riferimento al c.d. “need to know”, letteralmente la “necessità di conoscere” appunto!

[4]: art. 28 del D.P.C.M. “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” (Decreto n. 5/2015) – Modalità di acquisizione delle informazioni:

1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 27 le informazioni sono acquisite, in funzione del luogo di residenza della persona per la quale è richiesto il rilascio del NOS:

a) dalla questura competente per territorio;

b) dal comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri ovvero dal Gruppo eventualmente istituito nel suo ambito, competente per territorio;

c) dal comando provinciale della Guardia di finanza competente per territorio.

2. La questura, il comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri ovvero il Gruppo eventualmente istituito nel suo ambito o il comando provinciale della Guardia di finanza cui è rivolta la richiesta di informazioni, provvede a:

a) svolgere gli accertamenti sulla base delle notizie esistenti agli atti, o comunque disponibili;

b) effettuare le interrogazioni delle banche dati disponibili, acquisendo aggiornati elementi conoscitivi in relazione alle segnalazioni rilevate;

c) acquisire, in relazione alle persone oggetto dell’indagine conoscitiva che abbiano risieduto o domiciliato anche in altre località italiane per periodi superiori a 1 anno, le informazioni d’interesse presso le articolazioni competenti per territorio;

d) acquisire presso gli uffici giudiziari le informazioni d’interesse riferite a procedimenti definiti o in corso nonché presso le prefetture le notizie concernenti condotte depenalizzate, che abbiano comunque attinenza con la valutazione di affidabilità del soggetto da abilitare;

e) verificare l’eventuale sussistenza di fallimenti, pignoramenti ed altre situazioni patrimoniali pertinenti;

f) verificare l’esistenza di ulteriori notizie utili presso la questura o i corrispondenti comandi delle altre due Forze di polizia;

g) compilare un “Modello informativo”, riepilogativo degli elementi informativi acquisiti, conforme al modello approvato dall’UCSe.

3. Per l’acquisizione delle informazioni riferite ad un cittadino italiano:

a) residente all’estero, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), è interessata, in relazione all’ultima residenza avuta in Italia, la questura o il comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri ovvero il Gruppo territoriale eventualmente istituito nel suo ambito, o il comando provinciale della Guardia di finanza, competente per territorio;

b) che non abbia mai risieduto in Italia, è competente la questura o il comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Roma.

4. All’acquisizione delle informazioni presso i competenti organi di Paesi esteri, di organizzazioni internazionali e dell’Unione europea provvede l’UCSe anche per i procedimenti di rilascio dei NOS da parte dell’autorità delegata ai sensi dell’art. 24. L’UCSe assolve, inoltre, agli obblighi di collaborazione assunti, a condizione di reciprocità, in ambito internazionale e dell’Unione europea”.

[5]: in tal senso:

  • l’articolo 1048 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (cosiddetto TUOM) secondo il quale “i documenti sottratti all’accesso, […] per un periodo massimo a fianco di ciascuno indicato, sono i seguenti: […] d) concessione di “nulla osta” di segretezza: 50 anni in relazione alla segretezza dell’informazione come definita dalla Autorità nazionale per la sicurezza”;
  • l’articolo 79 del citato D.P.C.M. n. 5/2015 che prevede espressamente che “il diritto di accesso agli atti relativi ai procedimenti di rilascio, proroga, diniego, sospensione limitazione o revoca delle abilitazioni di sicurezza è escluso nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, nei casi di sottrazione all’accesso previsti dai regolamenti vigenti in materia e comunque ove sussistano motivi di tutela della riservatezza del modus operandi o degli interna corporis degli organismi di informazione per la sicurezza o di protezione delle fonti o di difesa della sicurezza nazionale o qualora si tratti di notizie acquisite dall’Autorità Giudiziaria o dalle Forze di polizia nell’ambito di attività di indagine”.

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