A partire da marzo novità sul cedolino

A partire da marzo novità sul cedolino
A partire da marzo novità sul cedolino

A decorrere dal mese di marzo, il personale della Forza Armata potrà riscontrare nuove disposizioni stipendiali nel cedolino, sia per quanto riguarda la parte fiscale prevista dalla legge di bilancio 2022, sia per ciò che concerne la detrazione per i figli a carico, come disposto dalla legge riguardante l’Assegno Unico e Universale.

A diramare l’informazione è il Ministero della Difesa che, mediante il CUSI (Centro Unico Stipendiale Interforze), ha messo a conoscenza le donne e gli uomini in divisa circa le nuove disposizioni:

  • L’IRPEF sarà calcolata in base alle nuove aliquote e scaglioni fiscali;
  • Saranno applicate le nuove modalità di calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente;
  • Il trattamento integrativo (cd. “bonus Irpef” o “bonus 100 euro”) sarà erogato direttamente a cedolino per i percettori di un reddito annuo fino a 15.000 euro. Per i redditi superiori a 15.000 e fino a 28.000 euro, il bonus IRPEF verrà riconosciuto, invece, in sede di dichiarazione dei redditi 2023 in presenza di determinati presupposti previsti dalla norma.

Per quanto riguarda le detrazioni per i figli fiscalmente a carico, queste saranno automaticamente riconosciute soltanto per i figli con 21 anni compiuti entro il 31 marzo 2022, se già presenti in banca dati NoiPA; mentre saranno ancora erogati gli assegni per nuclei familiari previsti e per i nuclei senza figli.

Gli assegni per nuclei familiari con figli e le detrazioni per i figli a carico di età inferiore ai 21 anni non saranno più erogati in busta paga in quanto soppressi e sostituiti dal nuovo Assegno Unico e Universale, che dal mese di marzo 2022 verrà corrisposto direttamente dall’INPS.

Per la revisione del sistema di tassazione delle persone fisiche, la legge di bilancio 2022 ha ridisegnato la struttura dell’IRPEF che prevede:

  • La riduzione del numero delle aliquote, che da cinque passano a quattro, con la soppressione di quella del 41%;
  • Restano invariate le aliquote minima (23%) e massima (43%); mentre quelle del secondo e terzo scaglione sono state ridotte, rispettivamente da 27% a 25% e da 38% a 35%;
  • Le fasce di reddito del terzo e del quarto scaglione sono state rimodulate, mediante riduzione del limite superiore del terzo scaglione (che scende da 55.000 a 50.000 euro) e contestuale riduzione del limite inferiore del quarto scaglione a 50.000 euro.

Questo comporta un incremento dell’aliquota applicabile di cinque punti sui redditi da 50.000 a 55.000 e di due punti su quelli tra 55.000 e 75.000.

Inoltre, la rimodulazione è avvenuta anche sulle fasce di reddito a cui si applica la detrazione. I redditi da lavoro dipendente prevedono:

  • Ampliamento da 8.000 a 15.000 euro della prima soglia di reddito cui si applica la detrazione. Per tali redditi rimane invariata la misura della detrazione pari a 1.880 euro;
  • Ampliamento da 15.000 a 28.000 euro della seconda soglia di reddito. Per tali redditi la misura della detrazione base passa da 978 a 1.910 euro e viene modificata la modalità di calcolo della componente variabile, che è pari a 1.190 euro per un reddito di 15.000 euro e che decresce all’aumentare del reddito, fino ad annullarsi raggiunti i 28.000 euro;
  • Riduzione da 55.000 a 50.000 euro della terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione che, per tali redditi, passa da 978 a 1.910 euro; essa decresce man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro;
  • È previsto, inoltre, un incremento della detrazione applicabile di 65 euro alla fascia dei redditi superiori a 25.000 euro e fino a 35.000 euro. Come evidenziato nella circolare dell’AdE richiamata a riferimento, si tratta di un “correttivo in aumento” della detrazione spettante, da corrispondere per intero senza ragguagliarlo al periodo di lavoro effettuato nell’anno.

Il calcolo delle detrazioni avviene sempre sulla base del numero dei giorni di lavoro prestati durante l’anno.

A partire dal 1° gennaio 2022 è stata abrogata l’ulteriore detrazione fiscale per i redditi superiori a 28.000€ e fino a 40.000€. Tuttavia, il trattamento integrativo continuerà ad essere erogato ai lavoratori dipendente e assimilati non superiore a 15.000€, e verrà riconosciuto per i redditi superiori a 15.000€ e fino a 28.000€, previsa verifica della “capienza” dell’imposta lorda dovuta sui redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Nell’ipotesi di accertata sussistenza dei requisiti sopraindicati, il trattamento integrativo sarà riconosciuto per un ammontare pari alla differenza tra la somma delle già menzionate detrazioni e l’imposta lorda, fino ad un massimo di 1.200 euro.