Come ASPMI accogliamo con soddisfazione la pubblicazione, da parte dello Stato Maggiore dell’Esercito, della Variante 1 al Vademecum sul Compenso Forfettario di Guardia. Si tratta di un chiarimento che aspettavamo da tempo e che mette fine alle incertezze che, negli ultimi mesi, avevano creato differenze applicative tra reparti e persino tra singoli Comandi.
A tal proposito, come ASPMI riteniamo doveroso congratularci per il lavoro svolto dal Primo Reparto dello Stato Maggiore dell’Esercito, diretto dal Generale Giovanni Sanzullo, che ha affrontato con serietà e metodo un tema sul quale si trascinavano incertezze da troppo tempo. Apprezziamo anche la professionalità del Capo dell’Ufficio Trattamento Economico, Colonnello Palma, e del suo team, che hanno raccolto le criticità provenienti dai reparti e prontamente segnalate da noi si ASPMI, per poi trasformarle in un documento finalmente chiaro. D’ora in avanti, quindi, nessun reparto può più adottare interpretazioni autonome sul CFG: la linea applicativa è unica e vale per tutti.
Accanto a questa conquista, non possiamo non ricordare che siamo in attesa di un ulteriore passo: il chiarimento definitivo sull’indennità notturna per i servizi armati e non, introdotta con l’ultimo rinnovo contrattuale. Sappiamo che anche su questo tema ci sono state letture discordanti, e come ASPMI confidiamo che si arrivi presto a un’interpretazione pienamente aderente allo spirito con cui la misura è stata discussa in sede di contrattazione.
Gli elementi centrali del nuovo documento sul CFG
Il Vademecum aggiornato mette nero su bianco alcuni punti che per noi di ASPMI era fondamentale chiarire. Il primo riguarda la definizione dei “servizi armati e non”: viene chiarito che si tratta dei servizi presidiari e di caserma, oltre a tutte le attività che esulano dalle mansioni ordinarie e che non richiedono una professionalità specifica. È un passaggio importante perché stabilisce con precisione l’ambito entro cui il personale matura il diritto al CFG o ai recuperi.
Un altro elemento essenziale riguarda la priorità del recupero compensativo rispetto al compenso. La norma ribadisce che la regola resta sempre il recupero delle ore, perché al personale impegnato in servizi continuativi serve un tempo minimo per ristabilirsi dopo un turno prolungato. Il CFG interviene solo quando, per esigenze reali e motivate, quel recupero non può essere fruito.
Uno dei passaggi più rilevanti del Vademecum riguarda i servizi di durata pari o superiore alle 24 ore, soprattutto quando ricadono in una giornata festiva o non lavorativa. Su questo punto, in passato, diversi reparti avevano dato interpretazioni discordanti: c’era chi sosteneva che il riconoscimento di due CFG comportasse automaticamente la perdita di una delle giornate di recupero, con un evidente danno per il personale.
Il chiarimento dello Stato Maggiore risolve definitivamente la questione.
Il documento spiega che in alcune circostanze è possibile riconoscere due CFG senza ridurre in alcun modo i recuperi spettanti, perché il pacchetto di tutele indispensabili – riposo psico-fisico, recupero della giornata non lavorativa e recupero compensativo – resta intatto.
Nel dettaglio, il Vademecum chiarisce questa situazione con un esempio pratico. Quando un militare svolge un servizio continuativo di 24 ore in una giornata non lavorativa, l’attribuzione di due CFG non comporta alcuna perdita dei recuperi dovuti. Al termine del turno, il personale usufruisce comunque del recupero psico-fisico nel primo giorno lavorativo utile, seguito dal recupero della giornata non lavorativa e, subito dopo, dal recupero compensativo maturato. Solo a conclusione di questo ciclo di riposi il militare rientra in servizio. In pratica, il pagamento di due CFG non riduce in alcun modo le giornate di recupero: il personale mantiene integralmente tutte le tutele previste e beneficia del tempo minimo indispensabile per recuperare dopo un servizio così esteso.
Va poi sottolineato il chiarimento sull’impossibilità di corrispondere un solo CFG per un servizio completo. L’interpretazione viene definita priva di utilità, perché non aumenterebbe la presenza in servizio e non rispettava la logica della norma. Una presa di posizione necessaria, che evita trattamenti arbitrari e protegge il personale nei reparti dove questa lettura era stata tentata.
Infine, viene chiarito un punto che molti colleghi ci avevano segnalato: la possibilità di differire i recuperi compensativi e della giornata non lavorativa solo in presenza di esigenze reali e documentate, e comunque per un periodo limitato. Il riposo psico-fisico invece resta intoccabile. Questo rafforza il principio dell’immediato recupero fisiologico, che è la garanzia minima per chi sostiene turni impegnativi.
Di seguito il Vademecum con tutti i chiarimenti.
Allegato_B_-_Vademecum_CFGQuesta, invece, la lettera inviata dallo Stato Maggiore dell’Esercito.
Lettera_CFG_APCSMAdesso serve intervenire sulla nuova indennità notturna
Chiudiamo come abbiamo iniziato. Il chiarimento sul CFG è una buona notizia, ma il lavoro non è finito. Come ASPMI restiamo in attesa del documento interpretativo sull’indennità notturna per i servizi armati e non. Anche qui, infatti, abbiamo registrato applicazioni diverse da reparto a reparto, con rischi evidenti di disparità.
Il nostro obiettivo è di evitare che un collega possa essere penalizzato solo perché il suo Comando interpreta in modo diverso una norma nazionale. Per questo auspichiamo che anche questa indennità venga presto disciplinata con la stessa chiarezza che oggi ritroviamo nel nuovo Vademecum sul CFG.


