Ci sono importanti novità che incidono anche sull’organizzazione del servizio e sulla gestione delle assenze del personale militare. Come comunicato dall’Inps, dal 4 settembre 2026 sono cambiate, infatti, le regole sulla decorrenza della malattia indicata nel certificato medico.
Il nuovo criterio tutela chi, pur essendosi ammalato, non riesce a ottenere una visita nello stesso giorno per ragioni legate all’organizzazione del medico curante.
A tal proposito, dopo aver letto attentamente la normativa, gli esperti di ASPMI spiegano cosa cambia effettivamente e, soprattutto, quali obblighi restano a carico del militare.
In linea generale, la malattia decorre dalla data in cui viene redatto il certificato. Fino a oggi l’Inps riconosceva anche il giorno immediatamente precedente solamente quando il medico effettuava una visita domiciliare e indicava nel certificato la data dalla quale il lavoratore dichiarava di essere ammalato.
Con la circolare Inps n. 92 del 4 settembre 2026, questa possibilità viene estesa anche alle visite effettuate nell’ambulatorio del medico.
Ad esempio, il militare che si ammala lunedì, avvisa immediatamente il Comando e viene visitato martedì potrà ottenere un certificato con decorrenza dal lunedì, purché sia il medico a indicare che lo stato di malattia è iniziato il giorno precedente.
La retroattività resta circoscritta a una sola giornata. Infatti, laddove nel certificato venga indicata una data anteriore di due o più giorni rispetto a quella della visita, il periodo precedente non viene riconosciuto secondo il nuovo criterio.
La regola non opera, inoltre, quando il giorno precedente è un sabato, una domenica o un festivo infrasettimanale: pertanto, in queste giornate il lavoratore deve rivolgersi al servizio di continuità assistenziale, ossia alla guardia medica. Le stesse limitazioni valgono per i certificati di continuazione e di ricaduta della malattia.
Va precisato che la circolare disciplina il riconoscimento della tutela previdenziale da parte dell’Inps. Il personale delle Forze armate resta escluso dall’obbligo generalizzato di trasmissione telematica del certificato, come ricordato dallo stesso Istituto. La novità deve quindi essere coordinata con le disposizioni specifiche del comparto e con le procedure indicate dalla propria Amministrazione.
Non cambia, soprattutto, il primo adempimento richiesto al militare: chi è impossibilitato a prestare servizio per motivi di salute deve informare prontamente il superiore diretto e trasmettere senza ritardo la documentazione sanitaria prevista.
Come già spiegato da ASPMI, al Comando deve essere destinato il certificato contenente la sola prognosi, mentre quello con diagnosi e prognosi deve essere riservato al competente organo della Sanità militare, nel rispetto delle procedure previste.
La retroattività del certificato, quindi, non giustifica una comunicazione tardiva e non fa venire meno gli obblighi di reperibilità. Anche quando la visita viene effettuata il giorno successivo, l’assenza deve essere comunicata fin dal primo momento: un passaggio indispensabile per tutelare il militare ed evitare contestazioni di natura disciplinare.