Per alcune categorie di dipendenti pubblici, tra cui i magistrati e il personale dirigente militare interessato dalla normativa, l’aggiornamento delle retribuzioni avviene attraverso un meccanismo di adeguamento previsto dalla legge, collegato agli incrementi economici registrati nel pubblico impiego. La percentuale viene determinata sulla base delle rilevazioni dell’Istat e recepita attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Proprio il metodo utilizzato per determinare questa percentuale è stato al centro dei ricorsi promossi dai magistrati, i quali hanno contestato il riconoscimento di aumenti inferiori a quelli spettanti a causa dei criteri applicati dall’Amministrazione. Nel dettaglio, con le sentenze n. 6003 e n. 6004 del 9 luglio 2025, il Consiglio di Stato ha accolto le contestazioni relative all’adeguamento per il triennio 2018-2020, imponendo di riformulare i conteggi.
La vicenda, ripresa anche dalla stampa per le sue possibili conseguenze sui conti pubblici, interessa direttamente la dirigenza militare, perché l’articolo 24 della legge n. 448 del 1998 costituisce la base normativa anche del suo adeguamento annuale. Il problema riguarda quindi la corretta applicazione di un meccanismo che incide sul trattamento economico del personale, con possibili conseguenze sulle somme riconosciute e sugli aggiornamenti successivi.
Come Aspmi siamo in prima linea anche per i dirigenti e, appena appreso della decisione del giudice, abbiamo avviato un ricorso per tutelare il personale interessato, chiedendo la verifica dei criteri applicati e il riconoscimento delle eventuali differenze spettanti.
Iniziamo con un po’ di contesto, così da far comprendere ai nostri lettori da dove parte l’intenzione di un ricorso su questo tema. Nel dettaglio, l’adeguamento Istat è il meccanismo attraverso il quale vengono aggiornati annualmente gli stipendi e le altre componenti economiche individuate dalla normativa per il personale dirigente militare interessato.
Nonostante il nome possa richiamare la rivalutazione legata al costo della vita, la percentuale non deriva direttamente dal tasso d’inflazione, ma dagli incrementi retributivi conseguiti nell’anno precedente dalle categorie di dipendenti pubblici contrattualizzati prese a riferimento dalla legge.
A tal proposito, l’Istat rileva questi incrementi e comunica la variazione sulla cui base viene determinato l’adeguamento, successivamente recepito con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Di conseguenza, la scelta delle voci economiche da considerare e il metodo utilizzato per calcolare la media degli aumenti incidono sulla percentuale riconosciuta al personale.
Il contenzioso promosso dai magistrati ha riguardato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2021, che aveva determinato l’adeguamento del loro trattamento economico relativo al triennio 2018-2020.
I ricorrenti hanno contestato il metodo utilizzato per quantificare l’incremento, sostenendo che alcune componenti economiche fossero state escluse dal calcolo e che la media degli aumenti fosse stata determinata attraverso un criterio diverso da quello previsto dalla normativa.
Con le sentenze n. 6003 e n. 6004 del 9 luglio 2025, il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi e disposto la riformulazione dei conteggi secondo i criteri indicati nelle decisioni.
Il punto centrale della controversia riguarda quindi quanto avrebbe dovuto essere riconosciuto applicando correttamente la legge, dal momento che il diritto all’adeguamento era già previsto.
Uno degli aspetti principali riguarda l’utilizzo della media ponderata al posto della media aritmetica degli incrementi retributivi.
La media ponderata attribuisce un peso maggiore alle categorie che contano più dipendenti, facendo incidere maggiormente i loro aumenti sul risultato complessivo, mentre la media aritmetica considera gli incrementi delle diverse categorie senza attribuire un peso superiore a quelle numericamente più consistenti.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il criterio richiesto dalla normativa fosse quello della media aritmetica, censurando il diverso metodo applicato dall’Amministrazione.
Un’altra contestazione riguarda l’esclusione di determinate componenti economiche. Per l’adeguamento dei magistrati, il giudice ha chiarito che il riferimento al trattamento economico complessivo, comprensivo delle componenti accessorie e variabili, non consentiva di limitare la rilevazione attraverso l’esclusione delle voci considerate nelle sentenze.
Queste decisioni mostrano quanto la metodologia utilizzata possa incidere sul risultato finale e costituiscono il riferimento da cui parte la nostra iniziativa per i dirigenti militari.
Il collegamento deriva dall’articolo 24 della legge n. 448 del 1998, che disciplina l’adeguamento annuale delle categorie di personale non contrattualizzato individuate dalla norma, tra cui il personale dirigente militare interessato, e contiene anche disposizioni relative al calcolo dell’adeguamento dei magistrati.
I due sistemi presentano differenze che devono essere considerate: per la dirigenza militare l’adeguamento è annuale, mentre per i magistrati è triennale, con una disciplina specifica per questi ultimi.
Riteniamo tuttavia che le pronunce intervenute rendano necessario verificare i criteri utilizzati anche per i dirigenti militari, affinché il loro trattamento economico venga aggiornato nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili.
Con il nostro ricorso chiediamo quindi che venga accertata la correttezza del metodo adottato per il personale che rappresentiamo e che siano riconosciute le conseguenze economiche di un eventuale ricalcolo.
Il nostro impegno su questo tema comprende anche un’iniziativa nei confronti delle istituzioni. Il 3 agosto 2026, insieme a SIM Marina, USMIA Esercito e AMUS, abbiamo sottoscritto una richiesta di chiarimenti indirizzata alla presidente del Consiglio e al ministro della Difesa.
Abbiamo chiesto un quadro dettagliato della base di calcolo utilizzata per l’adeguamento del personale dirigente militare, con l’indicazione delle singole componenti economiche considerate e delle motivazioni dell’eventuale esclusione di specifiche voci.
La richiesta riguarda inoltre i parametri adottati, i periodi di riferimento e il procedimento seguito per quantificare gli incrementi, oltre agli atti che ne disciplinano l’applicazione.
Abbiamo infine chiesto che il personale possa disporre di una relazione riepilogativa dei criteri e delle formule utilizzate, perché ogni dirigente deve poter comprendere come viene determinato l’adeguamento della propria retribuzione.
Attenzione: le sentenze ottenute dai magistrati non attribuiscono automaticamente maggiori somme ai dirigenti militari, perché riguardano gli atti impugnati e il trattamento economico della categoria coinvolta in quei giudizi.
Per far valere le ragioni della dirigenza militare è quindi necessaria un’azione riferita al suo sistema di adeguamento e ai provvedimenti che lo determinano. È per questo che abbiamo avviato il ricorso, utilizzando le pronunce intervenute come riferimento per sostenere le richieste del personale interessato.
L’obiettivo è ottenere la verifica della legittimità del calcolo e, qualora vengano accolte le contestazioni, la rideterminazione degli adeguamenti e il riconoscimento delle differenze economiche spettanti.
Un eventuale esito favorevole potrebbe comportare il riconoscimento di differenze rispetto agli adeguamenti già corrisposti, con possibili effetti anche sui conteggi successivi, nei limiti che saranno riconosciuti.
Non è però possibile indicare oggi un importo valido per tutti, perché la quantificazione dipenderà da una serie di variabili, come la posizione individuale, i periodi interessati e l’esito del giudizio.
Per la stessa ragione, le cifre riportate dalla stampa rispetto ai magistrati non possono essere utilizzate per stimare automaticamente quanto spetterebbe a un dirigente militare.
Il risultato economico dovrà essere determinato attraverso i conteggi riferiti alla sua posizione e alle eventuali differenze riconosciute.
Il ricorso è riservato ai dirigenti militari iscritti ad ASPMI ed è gratuito.
Pertanto, chi è già tesserato può accedere al portale, dove trova tutta la procedura per partecipare da completare entro il 20 ottobre.
Anche chi non è ancora iscritto può partecipare previa iscrizione ad ASPMI, accedendo al ricorso alle stesse condizioni degli altri tesserati (puoi iscriverti da qui) e nel frattempo può scrivere a ricorsi@aspmilitari.it.