Sai quando la licenza ordinaria può essere revocata o interrotta?

La specificità della professione militare si riflette anche sulla licenza, che non è un diritto assoluto ma una concessione comunque subordinata alle esigenze di servizio (fatta...

Sai quando la licenza ordinaria può essere revocata o interrotta?

La specificità della professione militare si riflette anche sulla licenza, che non è un diritto assoluto ma una concessione comunque subordinata alle esigenze di servizio (fatta eccezione per le licenze legate a infermità, malattia, convalescenza, imminente pericolo di vita, tutela della genitorialità, dei figli e dei soggetti con disabilità). Per queste ragioni, sono previste specifiche ipotesi di revoca e interruzione della licenza, che tutti i militari devono avere ben chiare.

Revoca e interruzione della licenza ordinaria

La licenza può essere revocata o interrotta per le seguenti esigenze istituzionali:

  • mobilitazione generale in caso di guerra o grave crisi internazionale;

  • motivi di servizio eccezionali;

  • bisogni nazionali di ordine pubblico o sicurezza, su ordine del ministero della Difesa.

I Comandanti possono dunque intervenire a propria discrezione, ovviamente nei limiti delle disposizioni di legge.

Ci sono altri casi in cui la licenza può essere revocata o interrotta, non dipendenti da esigenze di servizio bensì da particolari situazioni del militare stesso. Nel dettaglio, la licenza può essere revocata o interrotta anche per:

  • ricovero ospedaliero o infermità adeguatamente documentate provocate da infortuni e malattie superiori a 3 giorni;

  • ricovero ospedaliero del figlio, anche questo documentato, (in ogni caso senza la previsione di visite fiscali). Si ricorda che ASPMI ha un Dipartimento dedicato al supporto alla genitorialità cui potete fare riferimento.

Si hanno quindi da una parte i motivi prettamente istituzionali che richiamano il militare al servizio per necessità operative e dall’altra parte gli interessi del militare a interrompere la fruizione della licenza, avendo diritto ad assentarsi dal servizio per differenti ragioni.

Nel caso della patologia del militare, che abbiamo visto consente l’interruzione della licenza, bisogna però ricordare che il prolungamento dell’assenza per licenza al momento di recuperare i giorni persi deve essere sempre concordato con il Comando d’appartenenza.

Dopo la revoca o l’interruzione della licenza

Il personale a cui è stata sospesa o revocata la licenza ordinaria non ancora fruita per esigenze istituzionali spetta il rimborso delle spese legate al mancato viaggio e soggiorno, se avvenute dopo la concessione del beneficio e debitamente documentate.

Quando l’interruzione della licenza ordinaria avviene durante la sua fruizione e quindi il personale viene richiamato in servizio per esigenze istituzionali ha invece diritto:

  • al rimborso delle spese di viaggio sostenute per rientrare nella sede di servizio;

  • all’indennità di missione, se ricorrono i presupposti di legge, relativa alla durata del viaggio di rientro;

  • al rimborso delle spese di viaggio e all’indennità di missione per l’eventuale ritorno successivo alla località dove il militare fruiva della licenza;

  • al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta.

Se la licenza ordinaria non viene fruita nel corso dell’anno a causa delle indifferibili esigenze di servizio i militari contrattualizzati e i dirigenti devono fruire la parte restante della licenza entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione del beneficio. I volontari in ferma prefissata devono invece fruire della licenza residua entro l’anno successivo a quello di maturazione.

In tal proposito, la norma richiede espressamente che le esigenze siano indifferibili. L’estensione dei termini di scadenza per il mancato godimento non è dunque automaticamente riconosciuto, ma deve essere richiesto dal personale interessato con istanza al Comandante di Corpo. In tal proposito, i Comandanti di Corpo hanno la facoltà di imporre al personale un piano annuale di smaltimento della licenza ordinaria residua dopo aver concesso l’estensione dei termini.

In caso di assenza per gravidanza a rischio o anticipo del congedo di maternità (la cosiddetta interdizione anticipata del servizio per gravidanza) il militare rientrante in servizio ha diritto a fruire dei giorni di licenza ordinaria non fruiti per esigenze istituzionali con precedenza rispetto ai giorni della licenza ordinaria dell’anno in corso.