Approfondimento a cura di Francesco Gentile ASPMI
La Cassa di Previdenza, oggi ridenominata delle Forze Armate, nasce con la Legge del 29 dicembre 1930, n. 1712 ed era riferita solo alla categoria degli Ufficiali.
Venne istituita presso l'allora Ministero della guerra, alla quale fu riconosciuta la personalità giuridica e le fu affidato il compito di corrispondere agli Ufficiali dell'Esercito un'indennità supplementare, in aggiunta a quella loro corrisposta dall'Opera di previdenza per il personale militare e civile dello Stato.
Successivamente, il Regio-Decreto Legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito dalla Legge 28 dicembre 1933, n. 1890, istituì il Fondo di previdenza per i Sottufficiali dell'Esercito, con il compito di pagare un premio ai sottufficiali della predetta Forza armata, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri, all'atto della loro cessazione dal servizio, nonché di elargire ai medesimi dei sussidi per speciali circostanze in caso di comprovato bisogno.
L’analogo istituto, successivamente, venne esteso ai Graduati dell’Arma dei Carabinieri attraverso la Legge del 27 dicembre 1988 n.557.
Ad oggi solo i Graduati dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica sono sprovvisti dell’Istituto in parola. Appare non più comprensibile per ragioni di equità, correlate anche dalla tendenza ad armonizzare sotto tutti i profili i trattamenti economici e previdenziali del personale militare, che l’istituto non sia stato esteso nel corso degli anni anche ai Graduati delle tre Forze Armate, prevedendo, anche per loro, una iscrizione obbligatoria al fondo.
La Cassa di Previdenza delle Forze Armate è un organo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico non economico, istituito nell'ambito della struttura organizzativa del Ministero della Difesa, che rappresenta un ulteriore sviluppo del processo di integrazione interforze dello strumento militare nel suo complesso.
Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministro della Difesa, che può esercitarla avvalendosi del Capo di Stato Maggiore della Difesa ovvero, per i profili strettamente tecnico-amministrativi, per il tramite dei dirigenti preposti agli uffici dell'Amministrazione competenti per materia.
L’ente gestisce i fondi previdenziali nel rispetto delle norme istitutive delle casse militari, ora confluite nel Codice dell’Ordinamento Militare approvato con D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66, e secondo criteri ispirati a principi di uniformità gestionale, fatti salvi il vigente regime previdenziale e creditizio che regola i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonché la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun Fondo.
Su questo aspetto, che nel corso degli anni ha generato dubbi e perplessità nei Graduati circa una adesione obbligatoria al fondo solo per sopperire alle eventuali mancanze di liquidità degli altri fondi, è importante soffermarsi per chiarire che, come già si è evinto, questa modalità di “finanziamento tra casse” non era possibile attuarla già con le norme istitutive delle casse militari, tantomeno dopo la conversione in Casse di Previdenza e soprattutto oggi. A dimostrazione di ciò è doveroso citare l’art. 1913 del Codice dell’Ordinamento Militare, il quale sancisce inequivocabilmente la gestione separata dei fondi nonché una propria autonomia patrimoniale e contabile, recitando: ”...fondi previdenziali integrativi, tra loro indipendenti e a gestione separata...”. Detto ciò appare inequivocabile come la mancanza di conoscenza della materia, figlia di una cattiva informazione, ha creato nel corso degli anni dubbi e perplessità nel personale che, fomentato da “falsi profeti” ha solo impedito a tutti i Graduati delle tre Forze Armate di godere di un beneficio la cui luce è viva fin dalla notte dei tempi (1930).
A seguito di queste precisazioni appare doveroso concentrare questa informazione sull’aspetto tecnico-giuridico nel quale opera la Cassa di Previdenza.
L'articolo 8 del regolamento della Cassa di Previdenza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009, n. 211, recante il riordino delle casse militari a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone l'adozione di istruzioni tecnico-applicative per l'armonizzazione dei procedimenti di attuazione delle disposizioni introdotte.
L'intervento del regolamento è limitato allo stretto profilo soggettivo o organizzatorio, attraverso l'accorpamento in una sola unità strutturale delle previgenti sei casse militari, deputate alla gestione dei sette fondi previdenziali di categoria del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, al fine di ridurre il numero dei relativi organi, nonché di razionalizzare le strutture del Ministero della difesa preposte al loro funzionamento, mantenendo tuttavia l'amministrazione separata delle diverse entità previdenziali e la tenuta di distinte evidenze contabili per i singoli istituti, come espressione dell'autonomia patrimoniale e previdenziale di ciascuno di essi.
Gli incarichi negli organi della cassa non rivestono carattere esclusivo. Il personale vi opera come compito accessorio rispetto all'attività di servizio primaria, svolta in qualità di appartenente alle Forze armate ovvero di altra Amministrazione od Organo di controllo. Tale aspetto non è da sottacere in quanto nel corso degli anni si è pensato che la Cassa doveva mantenere in vita “poltrone” aggiuntive per il personale.
Sotto il profilo oggettivo, quindi, le fonti giuridiche originarie che regolano i singoli fondi previdenziali e quelle che ne hanno adeguato nel tempo la disciplina non risultano sostanzialmente incise dal regolamento, bensì derogate limitatamente alle norme relative agli aspetti strutturali e di conduzione gestionale. Restano salve, in tal modo, la disciplina in materia di iscrizione, contribuzione ed erogazione delle prestazioni istituzionali, nonché l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo di categoria. Tale aggiunta permette di poter “gestire” i proventi derivanti dai singoli fondi in maniera autonoma e diretta sugli associati. Solo ad esempio, per meglio comprendere il concetto espresso, possiamo prendere in considerazione il fondo dei Graduati dei Carabinieri che, in considerazione dell’ottima liquidità, potrebbe alzare dal 3% al 4% dell’ultimo stipendio, il pagamento del compenso spettante agli iscritti (oggi innalzato al 3% grazie alla norma inserita nella Bozza della Legge di Bilancio 2023).
Il quadro normativo vigente, come sopra parzialmente derogato dal regolamento, è costituito da disposizioni primarie, concernenti l'istituzione e la disciplina delle originarie casse militari, e successive modificazioni, nonché da quelle regolamentari riguardanti i relativi aspetti attuativi.
E’ importante ed opportuno declinarle al fine di poter permettere al lettore di approfondire la materia senza dover battersi in ricerche normative complicate.
Le disposizioni primarie sono: Leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, 14 giugno 1934, n. 1015, 4 gennaio 1937, n. 35, 19 maggio 1939, n. 894, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, istituzione e disciplina delle Casse ufficiali dell'Esercito (e Arma dei carabinieri), della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché della Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare; Regio Decreto-Legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito nella Legge 28 dicembre 1933, n. 1890, e Legge 2 giugno 1936, n. 1226, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, la disciplina del Fondo previdenza sottufficiali dell'Esercito (e dell'Arma dei carabinieri) - F.P.S. e della Cassa sottufficiali della Marina Militare; Regio Decreto-Legge 5 dicembre 1935, n. 2353, convertito dalla Legge 6 aprile 1936, n. 731, concernente erogazione di prestiti da parte del Fondo di Previdenza Speciale; Legge 9 maggio 1940, n. 371 e successive modificazioni, concernente l'autorizzazione alla Cassa ufficiali dell'Esercito a corrispondere anche un assegno speciale; Legge 27 febbraio 1958, n. 166, concernente modifica dei termini di liquidazione dell'indennità supplementare da parte delle casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Legge 4 marzo 1958, n. 168, concernente modifiche alla citata Legge n. 371 del 1940 sull'assegno speciale; Legge 5 luglio 1965, n. 814, concernente l'aumento del contributo e dell'indennità supplementare o del premio di previdenza delle Casse ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché del Fondo Previdenza Speciale; Legge 27 dicembre 1988, n. 557, concernente l'iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo Previdenza Speciale; Decreto-Legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1996, n. 416, concernente la fusione dei patrimoni afferenti l'indennità supplementare e l'assegno speciale di cui, rispettivamente, alle citate Leggi n. 1712 del 1930 e n. 371 del 1940.
Le disposizioni regolamentari: Regio Decreto 19 novembre 1931 (attuazione della Legge n. 1712 del 1930); Regio Decreto 27 novembre 1933 (attuazione del R.D.L. n. 930 del 1933); Regio Decreto 14 febbraio 1935 (attuazione della Legge n. 1015 del 1934); Regio Decreto 7 agosto 1936 (attuazione della Legge n. 1226 del 1936); Regio Decreto 25 novembre 1937, n. 2616 (attuazione della Legge n. 35 del 1937); Regio Decreto 6 giugno 1940, n. 1220 (attuazione della Legge n. 894 del 1939); Regio Decreto 15 maggio 1941, n. 611 (attuazione della Legge n. 371 del 1940).
Terminato il quadro normativo di riferimento l’analisi verrà fatta sull’attività e sugli organi della cassa.
Per prima cosa bisogna parlare del Consiglio di Amministrazione. Esso, opera presso l'ufficio di gestione che ha sede in Roma. Il Presidente, in relazione a particolari esigenze di servizio, può individuare eccezionalmente altra struttura della stessa sede, d'intesa con i competenti organi del Ministero della difesa, che di volta in volta possono rendere disponibili idonei locali.
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Ente, del cui funzionamento risponde al Consiglio di amministrazione e al Ministro della difesa; convoca il C.d.a. e segue l'attuazione delle relative deliberazioni; viene scelto tra i membri effettivi del Consiglio di amministrazione5 di grado non inferiore a Generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate. L’attuale Presidente è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 2018. Il precedente era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica il 7 aprile 2017 con durata fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione, ma si era dimesso prima della scadenza stessa. In data 13 maggio u.s., il Consiglio dei Ministri ha avviato la procedura di nomina del nuovo Presidente. Il Consiglio di amministrazione è formato da personale militare in servizio attivo, rappresentante le singole categorie di personale di Forza armata, un magistrato contabile, un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari dell'assegno speciale; è costituito attualmente da 13 membri titolari (e 9 supplenti), nominati con decreto del Ministro della Difesa. I suoi poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo strategico si esplicano nei confronti di ciascun Fondo previdenziale.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di massima mensilmente e comunque almeno una volta a trimestre, nonché, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo ritiene necessario oppure lo richiedono quattro consiglieri o due membri del collegio. Alle riunioni partecipa con funzioni di segretario il responsabile dell'ufficio di gestione, ovvero un suo delegato. Il presidente della cassa può chiedere l'assistenza di membri del collegio per i lavori del consiglio. La partecipazione al consiglio del responsabile dell'ufficio di gestione o di un suo delegato e dei membri del collegio non conferisce, ai medesimi, diritto di voto.
Il Consiglio attualmente, in considerazione dei fondi di previdenza vigenti, è composto da nove rappresentanti del personale militare in servizio attivo, suddivisi nelle singole categorie di personale di Forza armata, di cui: 2 membri per l'Esercito, 2 membri per la Marina militare, 2 membri per l'Aeronautica militare e 3 membri per l'Arma dei carabinieri, proposti per la nomina, rispettivamente, dai Capi di Stato Maggiore di Forza Armata e dal Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito di una terna di candidati segnalata per ciascun membro al Ministro della Difesa dal Capo di Stato Maggiore della Difesa.
Con le stesse modalità, dalla medesima terna di candidati sono altresì nominati i nove supplenti; b) un magistrato contabile e un dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, designati dalle Istituzioni di rispettiva appartenenza, nonché un esperto del settore attuariale o previdenziale, scelto dal Ministro della Difesa; c) un rappresentante degli Ufficiali in quiescenza titolari dell'assegno speciale, scelto tra il personale in congedo, su proposta delle associazioni di categoria. Il Consiglio si riunisce almeno una volta a trimestre e delibera in presenza di almeno sette membri, comunque a composizione maggioritaria di titolari. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
Il Collegio dei revisori è costituito da 7 membri effettivi e 2 supplenti, nominati con decreto del Ministro della Difesa.
Il Collegio dei membri effettivi è così composto: quattro membri sono tratti dal personale in servizio in rappresentanza di ciascuna Forza Armata e proposti dal rispettivo Capo di Stato Maggiore di Forza Armata e dal Comandante Generale dall'Arma dei carabinieri, uno è designato dalla Corte dei Conti e due sono designati dal Ministero dell’Economia e Finanze.
I due membri supplenti sono scelti a rotazione tra il personale delle Forze armate. Le funzioni di Presidente del Collegio sono conferite con Decreto del Ministro della Difesa a un membro effettivo. Il Collegio si riunisce almeno una volta a trimestre e delibera in presenza di almeno quattro membri. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
Va precisato che lo svolgimento degli incarichi per tutti gli organi della Cassa non riveste carattere di esclusività.
Infatti, i soggetti nominati prestano la propria opera come compito accessorio rispetto all'attività di servizio primaria svolta in qualità di appartenente alle Forze Armate, ovvero di altra amministrazione.
I membri degli organi collegiali e i relativi supplenti, incluso l'esperto del settore attuariale, prestano attività a titolo gratuito, restano in carica per tre anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile.
Nell'ambito dei poteri istituzionali di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo strategico, compete al consiglio:
a) amministrare il patrimonio di ciascun fondo previdenziale, disponendo per l'erogazione dei trattamenti previdenziali nonché per gli investimenti delle risorse disponibili nei modi e limiti prescritti o autorizzati;
b) adottare i bilanci preventivi o le relative variazioni e i conti consuntivi dei singoli fondi previdenziali, da sottoporre all'approvazione del Ministro della Difesa, previo parere del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché ogni elaborato contabile, anche sinottico, idoneo a rilevare il quadro di situazione complessiva della gestione dei fondi;
c) provvedere alla compravendita di titoli del debito pubblico o di altri strumenti finanziari consentiti o autorizzati, per la parte eccedente le somme occorrenti per l'erogazione dei trattamenti previdenziali;
d) adottare, previa autorizzazione del Ministro della Difesa, forme d'investimento patrimoniale alternative operando finanziariamente comunque con sistemi creditizi a capitale garantito;
e) avanzare al Ministro della Difesa, per il tramite del Capo di Stato Maggiore della Difesa eventuali proposte di modifica delle vigenti disposizioni concernenti istituzione e disciplina dei fondi previdenziali, ritenute necessarie soprattutto in relazione all'andamento dei bilanci e alla previsione degli oneri futuri, da avviare al concerto interministeriale;
f) effettuare con periodicità almeno triennale la verifica tecnico-attuariale della gestione dei fondi previdenziali, proiettando gli elementi attivi (contributi e redditi patrimoniali) e passivi (prestazioni) riferiti a un arco temporale non inferiore a trenta anni, sulla scorta di ipotesi evolutive del numero degli iscritti e della situazione economico-finanziaria;
g) proporre al Ministro della Difesa, tramite il Capo di Stato Maggiore della Difesa ogni misura ritenuta idonea a conseguire obiettivi di economicità ed equilibrio patrimoniale stabili dei fondi previdenziali, nonché eventuali modalità o tempi per l'erogazione dei trattamenti previdenziali, ove consentito e nei limiti stabiliti dalle disposizioni;
h) proporre al Ministro della Difesa tramite il Capo di Stato Maggiore della Difesa, entro il mese di ottobre di ciascun anno, la fissazione dei tempi per "l'erogazione dell'indennità supplementare e la misura dell'assegno speciale”, dovuti agli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri. A tal fine, i relativi decreti, adottati dal Ministro della Difesa, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono corredati di apposita relazione che evidenzia anche il sussistere di eventuali implicazioni di finanza pubblica.
Il consiglio presenta annualmente per l'approvazione del Ministro della Difesa, per il tramite del Capo di Stato Maggiore della Difesa, che redige una relazione sui risultati dei riscontri amministrativo-contabili:
a) entro il mese di ottobre, i bilanci di previsione delle entrate e delle uscite relative all'anno successivo;
b) entro il mese di aprile, i conti consuntivi delle entrate e delle uscite relative all'anno precedente.
Il tasso d'interesse sui prestiti di denaro concessi agli iscritti, quando consentiti, è stabilito, sulla base dell'andamento della gestione finanziaria dei competenti fondi previdenziali della cassa, in misura pari al rendimento lordo dei buoni pluriennali del tesoro (BPT), emessi nel mese antecedente a quello della domanda di ciascun prestito e aventi pari durata di quest'ultimo, incrementato fino ad un massimo di cinque punti percentuali del relativo valore.
Le delibere del consiglio concernenti gli atti a carattere generale di indirizzo, pianificazione, programmazione, amministrazione e gestione patrimoniale, nonché i bilanci di previsione e i conti consuntivi sono esposti, per un periodo non inferiore a trenta giorni, in apposito albo accessibile al pubblico presso l'ufficio di gestione. Da tale affermazione si evince chiaramente che già allo stato dell’arte i Bilanci dei Fondi della Cassa di Previdenza sono pubblici e di pubblica visione.
Soffermiamo l’attenzione sul Consiglio di Gestione cercando di eliminare una cattiva informazione circa l’eventualità di ricorrere a “soggetti esterni” in merito alla Gestione dei Fondi:
L'ufficio di gestione è struttura dell'Amministrazione della Difesa, esterna alla cassa, deputata allo svolgimento dei compiti gestionali, di supporto e per il funzionamento della cassa e dei fondi previdenziali, in regime di avvalimento. A tal fine, sono utilizzate le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero della Difesa, già adibite a compiti di gestione esecutiva per il funzionamento delle singole casse militari, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento, secondo modalità e competenze di spesa definite in relazione alla collocazione ordinamentale dell'ufficio di gestione.
Analizziamo le Cariche e le Funzioni in seno alla Cassa di Previdenza:
L'impiego del personale nell'ufficio di gestione è approvato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, su designazione dei Capi di Stato Maggiore di Forza armata, del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Segretario Generale della Difesa.
Il personale militare, espressione nel consiglio delle singole categorie di personale di Forza armata, è tratto dai quadri degli ufficiali o dei sottufficiali in servizio permanente, tenuto anche conto di eventuali indicazioni degli organismi rappresentativi del personale stesso. In merito a tale punto la Categoria dei Graduati delle tre Forze Armate ha chiesto anche la partecipazione dei Graduati per singola Forza Armata.
Vigilanza sull’andamento della Cassa:
Lo Stato Maggiore della Difesa, avvalendosi per i profili tecnico-amministrativi anche delle competenti strutture dell'Amministrazione, esegue il riscontro dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi relativi alle attività della cassa, da sottoporre, all'approvazione del Ministro della Difesa, nonché ogni utile verifica di natura tecnico-contabile, a valere anche ai fini attuariali.
Restano comunque ferme le vigenti attribuzioni in materia di vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Terminata l’analisi del quadro storico, tecnico e giuridico della Cassa di Previdenza delle Forze Armate, attualmente in vigore, è doveroso, al fine di rendere edotto il personale sulla situazione economica della Cassa e sull’ultima relazione della Corte dei Conti, proprio in virtù di quanto detto poc’anzi circa l’attività di controllo, al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla materia.
Dall’ultima relazione della Corte dei Conti riferita all’anno 2018 si evince che:
La Cassa di previdenza delle Forze armate risulta tuttora articolata nei vari fondi delle preesistenti casse delle singole amministrazioni militari e costituisce l’espressione di una situazione differenziata di posizioni contributive finalizzate a fornire, a queste particolari categorie di dipendenti dello Stato, prestazioni di natura previdenziale ad integrazione di quelle erogate dall’Inps (ex gestione Inpdap) a tutti i dipendenti statali. Come già rilevato nelle precedenti relazioni (qui la Corte di riferisce alla relazione dell’anno 2017), l’avvenuto accorpamento delle preesistenti casse militari in una sola entità organizzativa e di gestione, limitato allo stretto profilo soggettivo ed organizzativo, ha consentito esclusivamente di ridurre il numero degli organi collegiali e le unità complessive di personale impiegate mantenendo, peraltro, sia l’amministrazione separata delle preesistenti gestioni previdenziali, sia la tenuta di distinte evidenze contabili per i singoli fondi previdenziali, conseguenti all’autonomia patrimoniale e previdenziale di ciascuna categoria di personale delle relative Forze armate, senza alcuna possibilità di commistione o di compensazione tra le rispettive risorse. Permane, inoltre, la preesistente disomogeneità normativa della disciplina di istituti comuni. La segnalata eterogeneità dei trattamenti previdenziali tra soggetti parigrado di diverse Forze armate suggerisce una rivisitazione normativa, che dia luogo ad una armonizzazione dei vari Fondi previdenziali di categoria. In tale prospettiva la Corte, confermando le considerazioni formulate nel precedente referto, richiama l’attenzione delle Autorità competenti sull’esigenza di un’organica riconsiderazione del sistema di calcolo delle indennità, finalizzata ad assicurare l’equilibrio gestionale e idonea a garantire corrispondenza tra le contribuzioni degli iscritti nel corso della carriera e le relative prestazioni previdenziali. In particolare, va poi ribadita la necessità che la Cassa si doti stabilmente e preventivamente degli elementi conoscitivi e documentali relativi alla posizione di ciascun iscritto (contributi versati, anni di servizio, etc.) e non si avvalga esclusivamente di quelli forniti di volta in volta dall’Amministrazione della Difesa al momento della liquidazione delle indennità. Tale sollecitazione, oltre che per fini strettamente contabili, è rivolta anche alla possibilità per l’Ente di formulare più idonee previsioni attuariali sulla dinamica del rapporto entrate-spese nei tempi lunghi e sui relativi equilibri, nonché per le verifiche dei rapporti interni ai diversi comparti degli iscritti.
A seguito di tale affermazione della Corte dei Conti, resa ormai improcrastinabile, si è dato avvio ad uno studio approfondito sulla sostenibilità della Cassa e soprattutto sull’erogazione dei benefici spettanti attraverso la nomina di un Esperto Attuariale. Infatti, solamente nel corso del 2013 è stato elaborato uno studio non ufficializzato teso all’armonizzazione dei Fondi delle diverse Forze Armate e del rendimento dei versamenti dei contributi da parte dei soggetti, nonché alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine di ciascun Fondo, al fine di limitare l’impatto del riordino, senza danneggiare gli iscritti a qualunque generazione essi appartengano, oltre a fornire ipotesi di sostenibilità futura.
Lo studio attuariale, condotto dal nuovo esperto, risulta approvato nel mese di febbraio dell’anno 2016 e successivamente inoltrato alle Autorità vigilanti per le valutazioni conseguenti, tuttora in via di definizione.
Di recente, l’Ente ha fornito notizia che l’esperto attuariale membro del Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza ha provveduto all’elaborazione delle nuove verifiche attuariali, in un documento presentato e approvato in data 29 gennaio 2020, con l’obiettivo di valutare l’equilibrio gestionale dei Fondi nel lungo periodo, al fine di proporre le soluzioni adeguate alle eventuali situazioni di criticità che possano compromettere la sostenibilità dei fondi previdenziali nel medio-lungo periodo.
La posta più consistente delle entrate è rappresentata dai contributi degli iscritti.
Tale voce ammonta a 92,29 Milioni di Euro per il 2017 ed a 97,58 Milioni di Euro per il 2018.
A fronte di una lieve fisiologica riduzione degli iscritti, si rileva un incremento dei contributi per effetto dei provvedimenti normativi che hanno inciso positivamente sul trattamento economico del personale delle Forze Armate.
Per quanto riguarda i redditi e proventi patrimoniali, la voce principale è costituita dagli interessi sui titoli e presenta cifre di tutto rilievo.
Pur a fronte di un generalizzato aumento medio delle entrate da contribuzione, le uscite per prestazioni previdenziali registrano incrementi di rilievo, più che proporzionali (con l’unica eccezione della categoria dei sottufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei carabinieri).
Il saldo previdenziale (costituito dalla differenza fra le entrate contributive e le uscite per prestazioni) risulta favorevole nel solo caso delle categorie degli Ufficiali dell’Esercito e di quelli dell’Arma dei carabinieri, nonché di quelli dell’Aeronautica - peraltro con dati positivi comunque in diminuzione rispetto all’esercizio precedente - e raggiunge un risultato negativo di 18.068.009 euro pari a circa sei volte rispetto a quello dell’esercizio precedente.
Un peggioramento tanto drastico del saldo previdenziale, ad avviso della Corte, rende vieppiù urgente una revisione dei meccanismi che governano le entrate contributive e le prestazioni della Cassa, onde assicurarne l'equilibrio economico di lungo periodo.
Analizziamo nello specifico la criticità della Cassa da dove è scaturita e quali saranno le prospettive future:
E’ da rilevare, in particolare per gli Ufficiali, come l’aliquota percentuale della ritenuta sugli stipendi (stabilita ex lege nella misura del 2 per cento dell’80 per cento dell’ultimo stipendio, tranne che per gli ufficiali dell’Esercito e dei Carabinieri per i quali tale misura è pari al 4 per cento dell’80 per cento dell’ultimo stipendio) fosse stata ritenuta idonea a mantenere l’equilibrio finanziario delle Casse, nella considerazione che gli incrementi stipendiali connessi alla progressione economica corrispondessero, di massima, al tasso medio di rendimento dei capitali. In realtà, come peraltro già evidenziato dalla Corte nella precedente relazione, tale ipotizzata condizione di equilibrio non si è verificata e nell’ultimo biennio è divenuta marcatamente negativa in relazione all’aumento del numero dei pensionamenti, al mutato quadro normativo, sia per i profili attinenti all’ordinamento delle carriere, sia per quelli collegati alla progressione del trattamento economico (problematiche connesse alla Legge n,244 del 2012 e al Riordino dei Ruoli).
Il tutto ha comportato effetti sfavorevoli per gli equilibri attuariali delle Casse.
In particolare, l’elemento dell’ultima retribuzione (collegata alla promozione conseguita il giorno prima della cessazione dal servizio), che aveva costituito in passato la base di calcolo dell'indennità, ha subito nel tempo incrementi di molto superiori al citato tasso di rendimento, con conseguente creazione di un divario maggiormente sfavorevole tra gli oneri per le prestazioni e le entrate contributive, divario già peraltro presente tra l’entità dei contributi pagati nel corso della carriera e la misura dell’indennità corrisposta al momento della cessazione dal servizio in relazione agli anni di servizio ed allo svolgimento della carriera di ciascun iscritto.
Le contribuzioni versate nell'arco del servizio prestato, sono risultate, infatti, insufficienti, determinando uno squilibrio strutturale che ha reso necessario il reperimento di ulteriori disponibilità attraverso investimenti mobiliari ed immobiliari.
Le norme che regolavano gli Enti e le Casse preesistenti non prevedevano l'istituzione di fondi di riserva o di altre forme di accantonamento a garanzia della futura spesa previdenziale; pertanto se, nel corso dell’esercizio, la dinamica del rapporto entrata-spesa veniva alterata da un'espansione della spesa previdenziale (ad esempio, in seguito ad un incremento delle cessazioni dal servizio di iscritti), l’unico rimedio cui far ricorso, oltre alla riduzione delle eventuali prestazioni assistenziali, era quello della dilazione nel tempo della liquidazione, totale o parziale, dell'emolumento: dilazione che veniva disposta con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione della singola Cassa o Fondo.
Con tale provvedimento venivano individuati i "tempi" e la "misura" dei ratei delle erogazioni (fermo rimanendo l’importo complessivo) tenendo conto delle concrete disponibilità di bilancio.
Tuttavia, neppure il differimento della spesa nel tempo si è rivelato sufficiente a contenere gli esborsi entro il normale gettito delle entrate, né idoneo a mantenere l’equilibrio gestionale e a migliorare la situazione patrimoniale.
In definitiva, la normativa relativa ai tempi di liquidazione dell'indennità è valsa, come detto, a fronteggiare solo situazioni di carattere contingente, ma non si è rivelata sufficiente ad ovviare a situazioni di squilibrio strutturale determinate, da un lato, dalla divaricazione tra le prestazioni e le contribuzioni e, dall’altro, dai sistemi di determinazione delle prestazioni istituzionali.
Per quanto sopra espresso, la Corte dei Conti si rinnova l’invito affinché la Cassa provveda ad elaborare una solida proiezione temporale del rapporto entrate/spese contributive nel lungo periodo, fornendosi di elementi conoscitivi e documentali relativi alla posizione di ciascun iscritto (contributi versati, anni di servizio etc.), sia per fini contabili che per fini attuariali.
La Cassa, come altri analoghi organismi di previdenza, dovrebbe, infatti, essere in grado di realizzare una verifica tecnico-attuariale della gestione dei fondi previdenziali, proiettando gli elementi attivi (contributi e redditi patrimoniali) e passivi (prestazioni) riferiti a un arco temporale non inferiore a trenta anni, sulla scorta di ipotesi evolutive del numero degli iscritti e della situazione economico-finanziaria.
L’Ente riferisce tuttavia che tale attività è stata condizionata dalla produzione normativa e dai progetti di riforme del cosiddetto “modello di difesa”. Ne è derivata nel tempo una progressiva riduzione della consistenza numerica del personale e quindi, anche del numero degli iscritti alla Cassa.
Alla luce di quanto esposto ed ampiamente illustrato, per quanto riguarda le Casse vigenti delle Categorie degli Ufficiali e dei Sottufficiali, è ben chiaro che appare ormai necessario un intervento sulle modalità di gestione dei Fondi alla luce delle problematiche connesse alla rimodulazione del Sistema Difesa avvenuto con la Legge n.244 e con il successivo riordino delle carriere.
Su tale aspetto, sono state avanzate modifiche normative al quadro tecnico remunerativo dei fondi, da parte dell’esperto attuariale e dallo Stato Maggiore della Difesa, rimodulando le contribuzioni da parte degli associati in virtù del nuovo quadro delle consistenze di personale appartenenti ai propri ruoli e categorie.
Modifiche che hanno trovato anche l’unanimità da parte dei delegati delle Categorie degli Ufficiali e dei Sottufficiali della Rappresentanza Militare a livello Centrale.
Fermo restando il quadro di analisi sulla situazione economica della Cassa, che è stato doveroso affrontare al fine di eliminare dubbi e malsana informazione, è chiaro che la situazione odierna non si riflette su un fondo di nuova creazione quale quello relativo alla Categoria dei Graduati dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica.
Il fondo in esame, sul quale l’Amministrazione Difesa ha già avanzato proposte normative, essendo di nuova creazione, e soprattutto da come si è evinto dalla relazione della Corte dei Conti, nasce su uno studio di fattibilità pari a 30 anni. Per cui il fondo verrà articolato con un versamento pari al 2% dello stipendio (20 euro netti) con una remunerazione finale stabilita nella misura del 2% dell’ultimo stipendio.
Tale remunerazione chiara e lampante si riferisce ad un sistema strettamente retributivo. Chiaramente, anche per i meno pratici, il guadagno è sottointeso.
Se il calcolo è fatto sull’ultima retribuzione è palese affermare che vi è un guadagno oggettivo in quanto gli stipendi, per dinamiche accessorie e retributive, aumentano negli anni, quindi il versato negli anni, riferito al cedolino, è logicamente diverso rispetto all’ultimo stipendio prima di accedere alla pensione.
A questo va aggiunto il doppio guadagno riferito alla parte delle “tasse” che bisognerebbe versate allo Stato a seguito della trattenuta per la Cassa di Previdenza. Somma che invece viene versata dallo Stato e quindi non grava sul dipendente.
A titolo di esempio visioniamo la tabella:
Età di inizio contribuzione Stipendio Contribuzione media mensile a carico dipendente Onere deducibile medio mensile * Contribuzione totale versata Indennità supplementare da liquidare 27 anni
€ 1.000
€ 20
30 € € 7.920 € 12.250 37 anni € 5.520 € 8.250 47 anni € 3.120 € 4.500
* Tale importo riduce il reddito imponibile, dando origine ad un risparmio sotto forma di minori imposte IRPEF. L’operazione si concretizza in sede di conguaglio.
Dalla tabella illustrata appare evidente che in base all’età di inizio contribuzione il guadagno sarà maggiore.
La Cassa di Previdenza, oltre ad essere un adeguato mezzo di previdenza, può garantire al personale associato anche prestiti.
Come detto nell’analisi fatta nelle pagine precedenti, le risorse eccedenti il pagamento delle prestazioni istituzionali possono essere impiegate in acquisto di titoli del debito pubblico e altre forme di investimenti; possono essere, inoltre, destinate alla corresponsione di prestiti a favore degli iscritti (nella misura e con i criteri approvati dal Ministero vigilante), nei casi di "notevole gravità e di comprovato bisogno", espressamente autorizzati dal Ministero della Difesa.
L'iscritto che beneficia della prestazione assistenziale è tenuto a corrispondere gli interessi predeterminati dall'Ente, ed una quota per la costituzione di un apposito "fondo di garanzia". In ogni caso la relativa spesa, pianificata in sede di bilancio di previsione in relazione alle disponibilità finanziarie, è generalmente mantenuta al di sotto dell’1 per cento della spesa annua globale.
Detto ciò, la Rappresentanza Militare ha deliberato sulla richiesta dello Stato Maggiore della Difesa circa la modifica normativa, sia per l’adeguamento del sistema economico degli Ufficiali e dei Sottufficiali, come ampiamente illustrato, e sia per l’istituzione della Cassa di Previdenza per i Graduati dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica.
Fermo restando che:
E’ dovere dell’Amministrazione, in ottemperanza alla peculiarità dei compiti, applicare le regole del “buon padre di famiglia” che trovano addirittura copertura nella Carta Costituzionale, lì dove, all’art. 47, prevede che “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme…”.
Il Co.Ce.R., già dal X Mandato (anni 2006-2012), ha sempre sollevato in tutte le sedi opportune la richiesta di estensione della Cassa di Previdenza anche al personale Graduato e proprio in tale ottica ha sempre portato avanti la richiesta sino ad oggi che ha dato il suo parere, vincolato, da considerazioni attraverso la Delibera n.58 del 2020.
Nella Delibera, i delegati del Co.Ce.R. della Categoria dei graduati chiedono:
1)Adesione volontaria del personale alla soglia di sei anni dalla quiescenza;
2)Possibilità di adesione al fondo dei VFP che verranno arruolati con il nuovo modello;
3)Partecipazione nel Consiglio di Amministrazione di personale appartenente alla Categoria;
4)Istituzione di un fondo a garanzia che sopperisca ad eventuali modifiche del modello Difesa;
5)Trasparenza a mezzo informatico dei bilanci;
6)Sostenibilità del modello in approvazione in merito alla fuoriuscita del personale al 2034;
7)Garantire la liquidazione del compenso anche nel caso di cessazione anticipata dal servizio ovvero transito ad altre Amministrazioni.
A breve lo Stato Maggiore della Difesa darà risposta alle richieste avanzate dai Co.Ce.R. del Comparto Difesa che verranno puntualmente inviate alla base rappresentata.
Con il presente documento ci auspichiamo di aver eliminato qualsivoglia dubbio o perplessità in merito ad un Istituto che rimane l’unico vero Istituto Previdenziale a livello retributivo per il personale con le stellette.
Roma, 21 dicembre 2020
Francesco Gentile
Ad oggi, nella bozza della Legge di Bilancio 2023 attualmente all’esame del Parlamento, vengono rideterminate le Casse di Previdenza ed inserita la Cassa di Previdenza per il Personale Graduato delle tre Forze Armate. Al termine dell’esame e all’eventuale approvazione da parte del Parlamento, sarà nostro compito inviarVi il testo analizzato con tutte le modifiche apportate.
Roma, 06 dicembre 2022
Associazione Sindacale Professionisti Militari
I fondatori
Francesco Gentile
Leonardo Mangiulli